Tratto da: leautonomie.it

     Una questione che ha causato numerosi contenziosi nella pubblica amministrazione è quella riguardante il possesso di titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto dal bando di concorso.

     La giurisprudenza ha elaborato il principio dell’assorbimento, secondo cui il possesso da parte del candidato di un titolo di studio superiore a quello richiesto dal bando legittima la partecipazione alla procedura, quando il detto titolo presuppone che quello di tipo inferiore sia stato conseguito previo superamento di materie che ricomprendono le materie dell’altro con maggior approfondimento. Alla luce di ciò il diploma di laurea in architettura assorbe il diploma di geometra (TAR Puglia-Bari, Sez. II, sentenza 17 febbraio 2011, n. 279; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16 gennaio 2015, n. 71).

    La recente sentenza del 22 febbraio 2024, n. 211 del Tar Puglia-Bari, sezione I, ha stabilito che nei pubblici concorsi, ove il titolo minimo richiesto per la partecipazione sia la laurea triennale, non è ragionevole (quindi, illegittimo) che l’amministrazione non valuti, tra i titoli aggiuntivi o ulteriori (con il punteggio previsto), il titolo superiore (laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale, laurea specialistica); diversamente, si produrrebbe una disparità di trattamento tra candidati ammessi che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche.

       Il ricorrente ha partecipato alla selezione indetta con il Bando n. 16 della D.D. n. 1371/2021 della regione Puglia per il collocamento di dodici unità attinenti al profilo di “specialista tecnico di policy, ambito di ruolo salute” presso “l’Area professionale competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” della Regione Puglia. Il Bando, per l’accesso alla procedura selettiva, prevedeva il possesso da parte dei candidati di specifici titoli di studio (art. 2, comma 1, lettera i) attinenti al profilo richiesto dall’Amministrazione. Il candidato ammesso, previa valutazione dei requisiti di partecipazione, avrebbe dovuto svolgere una solo prova scritta consistente nella somministrazione – mediante strumenti informatici – di quaranta (40) domande con risposta a scelta multipla, dalle quali il risultato massimo conseguibile era di trenta (30) punti.

     Come, peraltro, già rilevato da un orientamento della giurisprudenza amministrativa ( T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, sentenza 7.12.2021, n. 126139) il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale (articolati su un percorso di studi quadriennale ovvero quinquennale a ciclo unico) costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. 

    Pertanto, ove tale titolo di studio superiore non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, verrebbe a determinarsi un’illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro, e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche. 

    Se ai fini della partecipazione alla selezione può essere considerata sufficiente la laurea breve triennale, nel rispetto della legittima valutazione svolta dall’Amministrazione, una corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 2 e 7 del bando, che tiene conto della diversità dei percorsi di studi sopra accennata: il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale non possono che essere considerati tra i titoli “aggiuntivi o ulteriori” rispetto a quello minimo necessario per partecipare al concorso, con la consequenziale attribuzione del punteggio relativo, nel caso di specie 1,5. 

      La diversità tra i due percorsi di studi emerge anche dalle distinti obiettivi individuati dal decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”, in cui si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) “ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali” (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre “il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004). 

  . Alla luce delle predette considerazioni, quindi, deve ritenersi illegittima l’interpretazione dell’art. 7 del bando svolta dalla commissione di concorso, che ha condotto all’omessa considerazione del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dalla ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale

    Pertanto, la medesima sentenza del 22 febbraio 2024, n. 211 del Tar Puglia-Bari, sezione I, ha stabilito che nei pubblici concorsi, ove il titolo minimo richiesto per la partecipazione sia la laurea triennale, non è ragionevole (quindi, illegittimo) che l’amministrazione non valuti, tra i titoli aggiuntivi o ulteriori (con il punteggio previsto), il titolo superiore (laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale, laurea specialistica); diversamente, si produrrebbe una disparità di trattamento tra candidati ammessi che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro.

Torna in alto