Con una interessante pronuncia, la nr. 41 del 2024, la Corte dei conti, sezione Controllo per l’Abruzzo ha delineato le modalità di retribuzione della figura del supporto al responsabile unico del progetto delineata dal dlgs nr. 36 del 2023.
Tanto è stato possibile all’esito di una compiuta ricostruzione della normativa in materia, sia per quel che riguarda i requisiti del RUP sia per i suoi ausiliari.
In particolare, dalla lettura del dlgs nr. 36 e dei suoi allegati, è possibile che:
- l’amministrazione crei una struttura di supporto al RUP quante volte questi non abbia i requisiti per ricoprire l’incarico. In questo caso secondo il comma 3 dell’art. 2 dell’allegato I.2 ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
- l’amministrazione crei, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato I.2, in caso di appalti di particolare complessità, una struttura di supporto, anche comune a più stazioni appaltanti.
La differenza tra le due ipotesi, come evidenziato dalla Sezione regionale e dall’ANAC consiste nella diversa modalità di esternalizzazione dei compiti e nella diversa retribuzione.
Nel primo caso (RUP non avente i requisiti) la scelta del supporto dovrà avvenire in maniera analoga all’appalto di servizi e il compenso per il supporto si dovrà attenere ai parametri del codice.
Nel secondo caso dell’art. 3 (struttura di supporto per appalti complessi), opererà la disciplina di cui all’art 15, comma 6, del dlgs, con possibilità di destinazione alla struttura di una somma non superiore all’1% dell’imposto a base d’asta.
Focalizzando l’attenzione sul secondo caso (struttura di supporto per appalti complessi) appare evidente come l’intento del legislatore sia stato quello di prevedere una compagine trasversale, possibilmente composta da varie professionalità (oltre al tecnico anche l’economista o il giurista, per esempio)) che possa, quasi con funzione di staff, essere di ausilio quante volte si possano verificare difficoltà operative ostative alla celere effettuazione dell’opera. Insomma, una specie di collegio consultivo tecnico interno alla stazione appaltante che accompagna il RUP e a sua richiesta fornisce risposte o ausilio.
Struttura mobile che, nell’intenzione, del legislatore, potrebbe essere di aiuto per più stazioni appaltanti posto che, a mente del comma 3 dell’allegato I.2 la struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
E non vi è dubbio che il legislatore favorisca le aggregazioni tra più uffici di pubbliche amministrazioni; basti pensare alle convenzioni di cui all’art. 30 del dlgs nr. 267 del 2000 (testo unico sugli enti locali) che possono prevedere la istituzione di uffici comuni tra più enti locali per l’esercizio associato di funzioni comuni.
Viceversa la prima ipotesi (supporto a RUP non dotato delle specifiche competenze), come detto in precedenza, comporta come corollario la necessità di scelta di soggetti (se esterni alla amministrazione) sulla base dell’appalto di servizi; e, sempre i questa ipotesi, il compenso loro spettante avverrà tramite il rispetto dell’allegato I.13 che richiama il decreto del Ministero della Giustizia– del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).
In questo caso ci si chiede quale possa essere l’impatto della sentenza del 25 gennaio 2024 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella Causa C-438/22 laddove ha statuito che il giudice interno può disporre la riduzione delle tariffe minime stabilite per gli avvocati.
Corte dei Conti Veneto, Sez. contr., 14/12/2023, n. 266 | Nonostante l’art. 45, c. 4, D.Lgs. 36/2023, escluda la possibilità di corrispondere gli incentivi ai dirigenti (in analogia a quanto previsto dall’art. 113, D.Lgs. 50/2016), l’art. 8, c. 5, D.L. 13/2023 – norma speciale – prevede che dal 2023 al 2026 gli enti inseriscano anche i dirigenti tra i destinatari dell’incentivo, seppur in vigenza del D.Lgs. 36/2023; la specialità della norma, infatti, deriva dall’aver disciplinato una parte della materia incentivi in relazione solo al Piano nazionale, in un’ottica d’ulteriore incentivazione per il raggiungimento degli obiettivi PNRR-PNC che permangono anche nell’applicazione del D.Lgs. 36/2023 (il D.L. 13/2023 è stato convertito dalla L. 41 del 21/4/2023, quindi in data successiva al D.Lgs. 36/2023). A miglior intelligenza, si rileva che è proprio dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui all’art. 8, c. 5, D.L. 13/2023 e all’art. 225, c. 8, D.Lgs. 36/2023, che risulta possibile erogare anche ai dirigenti gli incentivi de quibus. Peraltro, la specialità della norma di cui si è detto, esclude che la stessa possa trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassative individuate (ovvero, in relazione ai Piani). |
Corte dei Conti Marche, Sez. contr., Delibera, 10/05/2023, n. 106 | Nella vigenza dell’art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, il previo esperimento di una procedura comparativa è stato ritenuto un presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi tecnici, nella forma, quantomeno, dello svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare. Per completezza la Sezione segnala che gli incentivi per funzioni tecniche trovano una diversa disciplina nel nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023) le cui disposizioni acquisteranno efficacia dal 1° luglio 2023. L’art. 45, contenuto nel libro I, parte IV rubricato “Della progettazione”, nel disciplinare con diverse novità gli incentivi previsti per valorizzare l’apporto del personale interno alle PA, estende la previsione alle attività tecniche a tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. |