tratto da leautonomie.it – a cura di Luigi Oliveri –
Il parere dell’Aran CSAN143a ribadisce per l’ennesima volta quel che dovrebbe risultare chiarissimo dalla norma, ma inspiegabilmente per molte PA continua a non esserlo: le progressioni verticali consentono il passaggio da un’area a quella superiore immediatamente successiva, senza alcuna possibilità di fare la “mossa del cavall0”, saltando fino alla successiva ancora.
L’agenzia è stata sollecitata da un quesito sorto da un ente del comparto Sanità, che però riguarda tutti i comparti, concernente il dubbio se la progressione tra le aree debba avvenire tra un’area e quella immediatamente superiore, oppure a condizione che il dipendente possieda i requisiti necessario, possa giungere fino ad ulteriori aree superiori.
Il quesito in particolare chiede possa “”effettuare una progressione verticale dell’area del personale di supporto a quella degli assistenti un coadiutore amministrativo in possesso dei titoli“.
La risposta dell’Aran è molto seccamente negativa e ricorda che ai sensi del Ccnl di comparto 2.11.2022, “la progressione tra le aree mediante procedura selettiva interna deve avvenire tra un’area e quella immediatamente superiore“.
Il parere evidenzia che questo aspetto è stato già più volte chiarito “anche dalla giurisprudenza che non ammette la progressione verticale per saltum“.
Pertanto, nell’ambito del comparto Sanità “Il personale con la qualifica di Coadiutore Amministrativo (ex cat. B), ora appartenente “all’Area del personale di supporto”, può concorrere SOLO per l’”Area degli Operatori” per acquisire la qualifica di Coadiutore Amministrativo Senior. Resta ferma la possibilità per il personale con tale qualifica di partecipare. come concorrente esterno. ai concorsi anche relativi alle aree non immediatamente superiori se in possesso dei requisiti previsti“.
Pare necessario precisare che l’articolo 22 del Ccnl 2.11.2022 del comparto Sanità è il corrispondente dell’articolo 15 del Ccnl 16.11.2022 del comparto Funzioni locali.
Mettiamo a confronto i due articoli nei punti essenziali, dai quali si evince che il passaggio non è possibile per saltum:

La formulazione del Ccnl Sanità è più chiara, ma in ogni caso le parti hanno preso una posizione indiscutibile.
Ulteriormente necessario, per completezza, è evidenziare, comunque l’incompetenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro ad occuparsi della materia delle progressioni verticali: esse sono un sistema di reclutamento, sia pure rivolto al personale già in servizio negli enti, per giungere ad una novazione oggettiva del contratto. Si tratta, quindi, di accesso agli impieghi, materia che l’articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001 preclude ai Ccnl, sicchè le due disposizioni richiamate sono comunque nulle per violazione di norme imperative di legge.
Tuttavia, il divieto delle progressioni verticali per saltum, come del resto ricorda l’Aran , è da sempre stato evidenziato dalla giurisprudenza e risulta evidente all’analisi approfondita dell’istituto.