29/06/2020 – La relazione di fine mandato quale atto conclusivo dei rapporti tra Sindaco e Comune

La relazione di fine mandato quale atto conclusivo dei rapporti tra Sindaco e Comune
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
La Corte dei conti-Calabria, con delibera 12 maggio 2020, n. 95, si pronuncia su una richiesta di chiarimenti formulata da un Sindaco ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, relativamente alla redazione ed alla sottoscrizione della relazione di fine mandato.
Il tema, nel contesto normativo del diritto del bilancio, si colloca appieno tra le materie di contabilità pubblica, tanto che è stato affrontato anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte, in particolare con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG del 30 aprile 2015; in tale occasione, è stato affermato che “la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica…….L’esame delle relazioni di fine mandato deve, dunque, ritenersi inscrivibile nell’ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica” e che “…costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell’attività svolta nell’esercizio delle rispettive funzioni e momento di trasparenza nella fase di passaggio da un’amministrazione all’altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell’ente.”.
Si ricorderà, al riguardo, che nelle intenzioni del legislatore trasfuse nell’art. 4D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, la relazione di fine mandato del Sindaco, è stata introdotta quale strumento di democrazia del bilancio, “al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa“, ed il suo esame è inscrivibile nell’ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica.
Sotto il profilo procedurale:
1. ai sensi del comma 2 del su richiamato art. 4D.Lgs. n. 149/2011:
i) la relazione di fine mandato dev’essere sottoscritta dal Presidente della Provincia/dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato;
ii) entro e non oltre quindici giorni successivi alla sottoscrizione della relazione, essa dev’essere certificata dall’organo di revisione dell’ente locale;
iii) nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
iv) la relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune, da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’Organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
2. secondo il comma 3 del medesimo articolo, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio:
i) la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dei revisori avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni;
ii) nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse alla Corte dei conti;
iii) la relazione di fine mandato è pubblicata sul sito entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione dell’organo di revisione, con l’indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.
Quanto premesso, il Comune istante evidenzia la questione se la sottoscrizione della relazione di fine mandato, in caso di scioglimento anticipato, debba avvenire a cura del Sindaco dimissionario o del Commissario Prefettizio.
In risposta, la Corte rappresenta che la normativa sopra riportata individua i soggetti tenuti alla redazione della relazione di fine mandato e regola in maniera puntuale i tempi di disciplina, redazione, certificazione e pubblicazione sul sito web dell’Ente di tale relazione, per l’ipotesi sia della scadenza ordinaria della consiliatura, che per quella della scadenza anticipata, precisando che, in tale ultimo caso, il richiamato art. 4, comma 3, chiarisce in modo puntuale i tempi per la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno; ciò, tuttavia, limitandosi all’espressione “sottoscrizione della relazione“, senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione.
Al riguardo, il giudice ricorda che la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la più sopra richiamata deliberazione n. 15/2015, ha precisato che “tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma, che pone in capo a tali soggetti l’obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato, nonché, con l’identità di ratio che ispira le previsioni di entrambe le norme finalizzate a far conoscere agli elettori l’attività svolta nella consiliatura di cui trattasi. Inoltre, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, è il Sindaco che subisce una decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare, posto che trattasi di fattispecie espressamente disciplinata dal comma 3, dell’art. 4 D.Lgs. n. 149/2011.”
Pertanto e conclusivamente, in caso di scioglimento anticipato del consiglio, sul Sindaco incombe sempre l’obbligo di firmare la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i rapporti con il Comune.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto