tratto da self-entilocali.it

Omessa pubblicità degli incarichi esterni: divieto di erogazione dell’indennità di risultato

 

La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni ed interni, nella specifica sezione del sito web comporta l’impossibilità giuridica, per mancato rispetto delle tassative norme in materia di trasparenza, di erogare l’indennità di risultato ai dirigenti conferenti l’incarico.

Nel caso in cui, nonostante l’omessa pubblicazione, vengano comunque riconosciute le indennità di risultato ai dirigenti dell’ente, dell’indebita spesa ne rispondono il Sindaco, i dirigenti che hanno disposto la liquidazione delle somme e i componenti del Nucleo di Valutazione.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Puglia, con la sentenza n. 185 depositata il 5 marzo 2018.

L’articolo 11 del d.lgs. 150/2009 (norma vigente all’epoca della vicenda, poi abrogata dal d.lgs. 33/2013 e contestualmente sostituita, con modificazioni, dall’art. 15 dello stesso decreto) ha imposto a tutte le amministrazioni di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance mediante la pubblicazione sul sito istituzionale, nell’apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e merito” (sezione oggi sostituita dal d.lgs. 33/2013 con la denominazione di “Amministrazione trasparente”)  degli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a soggetti estranei all’apparato amministrativo.

La stessa legge ha previsto un’automatica conseguenza (il divieto di erogazione dell’indennità di risultato) in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione.

Come evidenziato dai giudici contabili tale norma non prevedeva un termine entro il quale eseguire tale adempimento né indicava chi ne doveva rispondere.

Tuttavia, considerato che la pubblicazione di tali dati era prevista quale fattore condizionante l’erogazione della retribuzione di risultato per la gestione svolta nell’esercizio precedente, tale adempimento non poteva che trovare quale preciso e concreto riferimento temporale proprio quello della conclusione del ciclo di gestione della performance, che coincide con la fine dell’anno, o al limite un termine breve successivo alla chiusura del periodo di svolgimento dell’attività gestionale. Tanto è vero che ora, l’articolo 15, comma 4 del d.lgs. 33/2013 prevede che le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza siano pubblicate entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e che l’obbligo della pubblicazione permanga per “tre anni successivi alla cessazione dell’incarico conferito”.

Come osservato dai giudici contabili, l’istituzione della specifica sezione sul sito web costituiva un previo e ineludibile obbligo di legge per gli enti locali, della cui attuazione doveva farsi carico la stessa Amministrazione comunale, e per essa il Sindaco nella sua qualità di organo apicale della medesima, tenuto a sovrintendere al regolare funzionamento dei servizi dell’ente (ex art. 50, commi 1 e 2 del Tuel) e alla predisposizione, tra gli altri, dei meccanismi atti a consentire l’attuazione delle misure in tema di trasparenza.

Allo stesso modo, la violazione dell’obbligo di trasparenza avrebbe dovuto essere rilevata dai componenti del Nucleo di valutazione, preposti alla valutazione dei dirigenti e alla liquidazione della indennità di risultato.

La valutazione delle prestazioni svolte dal personale con qualifica dirigenziale non poteva prescindere dalla verifica del raggiungimento del fondamentale obiettivo di trasparenza normativamente imposto, che assumeva carattere assolutamente prioritario rispetto ad altri eventuali obiettivi strategici, attesa la natura e la ratio del decreto Brunetta (che prevedeva uno puntuale divieto in caso di mancato adempimento da parte dei dirigenti coinvolti).

A tal proposito di evidenzia che attualmente l’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 33/2013, prevede testualmente ed espressamente la responsabilità disciplinare del dirigente che ha conferito l’incarico in caso di omessa pubblicazione dei dati inerenti all’affidamento del medesimo, e comporta il pagamento di una sanzione, da parte sua, pari alla somma corrisposta.

Leggi la sentenza

CC Giur. Puglia sent. n. 185 – 2018

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