Nessun danno erariale per il conferimento delle posizioni organizzative in caso di mansioni superiori alla categoria C
Il problema del danno erariale nasce dai presupposti di legittimità del conferimento delle mansioni superiori a personale di categoria C e, successivamente, sulle necessarie procedure da effettuare in caso di contemporanea assegnazione di incarico di posizione organizzativa. Secondo la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania (sentenza 18 giugno 2013, n. 795) i dirigenti che avevano conferito le mansioni superiori a personale di categoria C e, quindi, in contemporanea la titolarità delle posizioni organizzative, sono stati giudicati passibili di danno erariale, di contrario avviso la Corte di Appello che tale danno erariale non ha rilevato per le motivazioni qui di seguito esaminate.
I fatti di causa
Alcuni dirigenti dell’area tecnica, amministrativa, economico finanziaria e dell’area vigilanza, avevano proceduto al conferimento delle mansioni superiori, corrispondenti alla categoria D, a personale inquadrato nella categoria C, con contestuale attribuzione di incarichi di posizione organizzativa. Secondo il Collegio contabile di prime cure, il danno erariale sarebbe emerso a fronte della mancanza: a) del requisito della straordinarietà, eccezionalità e temporaneità degli incarichi conferiti; b) dell’attivazione di precedenti, coeve o successive procedure concorsuali nell’arco di novanta giorni dall’assegnazione; c) della predeterminazione dei criteri di conferimento degli incarichi. L’illegittimità, pertanto, discendeva dall’illiceità del conferimento di mansioni superiori che avrebbe attratto l’illegittimità degli stessi incarichi di posizione organizzativa conferiti, venendone meno un presupposto essenziale, ossia che le posizioni organizzative devono essere riservate alle sole categorie D. Inoltre, continua il primo Collegio contabile, vi sarebbero ulteriori illegittimità ed in particolare: a) non erano stati predeterminati i criteri generali di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa e non erano state istituite le posizioni organizzative; b) non era stata effettuata una propedeutica ricognizione tra il personale in servizio per l’attribuzione, motivata, dell’incarico a dipendenti “inquadrati” nella categoria D da almeno un anno, o, in subordine, a dirigenti “ad interim”; c) mancava, in un caso il posto corrispondente nella dotazione organica, istituito con delibera solo successivamente al conferimento dell’incarico.
Avverso la decisione del giudici contabili di prime cure, ricorrono i dirigenti in appello evidenziando che il conferimento delle citate mansioni superiori e la relativa posizione organizzativa era avvenuta in carenza di figure professionali (mancanza di laurea e requisiti pertinenti), in carenza di personale sia di categoria D (presenti 15 posizioni su 59 previste in dotazione organica) che di posizioni dirigenziali (vi era una figura dirigenziale vacante sulle quattro previste in dotazione organica) che avrebbero potuto assolvere la funzione ad interim e, infine, prima del conferimento delle mansioni superiori e della posizione organizzativa ai citati dipendenti, il Comune aveva attivato specifiche procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti di categoria D (n. 22 posti di categoria D).
Le motivazioni dei giudici di appello
La condanna comminata dalla Corte di prima istanza, si è essenzialmente basata sulle seguenti disposizioni di cui all’art. 52, D.Lgs. n. 165 del 2001, ossia in presenza di posti vacanti in dotazione organica: a) il comma 1, infatti, prevede la possibilità del conferimento delle mansioni superiori per “non più di sei mesi”, mentre è possibile il conferimento per un periodo più lungo, mediante proroga, fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) il comma 4 precisa, infatti, che l’amministrazione, per ritenere legittima la proroga, deve avviare le procedure per la copertura dei posti vacanti immediatamente, e comunque, nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni.
Nel caso di specie, precisa la Corte di appello, avendo i dirigenti conferito incarichi di categoria D a personale inquadrato nella categoria C per un periodo superiore ai sei mesi, l’amministrazione prima del conferimento dei citati incarichi avrebbe dovuto “avviare” le procedure di copertura dei citati posti vacanti (anche mediante verticalizzazione del personale interno nonché adeguato accesso dall’esterno). In particolare, nel caso di specie, era stata indetta la procedura per la copertura dei citati posti vacanti di categoria D ed erano stati approvati i bandi di selezione; la procedura veniva sospesa nelle more dello svolgimento dell’attività di concertazione tra l’Amministrazione e la RSU; infine, a seguito della riapprovazione da parte della Giunta del Regolamento per progressioni verticali, erano stati integrati i bandi di selezione e riaperti i termini di partecipazione al concorso. Poiché la normativa prevede espressamente che le procedure debbano essere “avviate” e non “concluse”, la proroga delle mansioni superiori accordata ai citati dipendenti appare legittima. Avuto riguardo, infine, alla straordinarietà del conferimento degli incarichi, i dirigenti hanno precisato la completa carenza di categorie D nella propria dotazione organica e anche in quella dei dirigenti. Il fatto che non vi sia stato un interpello interno, al fine della verifica del personale di categoria D che avesse potuto aspirare al successivo conferimento dell’incarico di posizione organizzativa, appare sicuramente tale da non poter configurare quella colpa grave individuata dai giudici contabili di prima istanza, allo stesso modo circa la possibilità di assegnare l’incarico ad interim ad un dirigente in considerazione della situazione oggettiva di carenza anche di tali figure professionali.
In conclusione, per i giudici contabili di appello, i convenuti debbono essere assolti.
Annotazioni conclusive
In disparte la colpa grave o lieve, la Corte di appello ha tracciato la legittimità delle procedure di conferimento delle mansioni superiori ai dipendenti, precisando il seguente iter di legittimità dell’attribuzione:
• In via principale l’art. 52 comma 1, Testo unico del pubblico impiego, precisa che le mansioni superiori possono essere conferite “per obiettive esigenze di servizio”, indicando che tali obiettive esigenze di servizio si risolvono nella temporaneità ed eccezionalità di tal strumento giuridico;
• Una volta precisata la straordinarietà ed eccezionalità del citato conferimento di mansioni superiori, limitatamente alla copertura del posto vacante in organico, l’amministrazione deve “avviare” le procedure di copertura del posto cui sono state conferite le mansioni superiori;
• Nel caso di mansioni superiori suscettibili del conferimento anche della posizione organizzativa (cat. C a Cat. D) l’amministrazione è obbligata a verificare mediante interpello, tra il proprio personale già inquadrato nella categoria D, quello che sia interessato ad occupare il posto vacante in dotazione organica, precisando i requisiti e le capacità, eventualmente motivando sulla loro esclusione;
Infine, in caso della presenza di personale dirigenziale, l’amministrazione deve verificare se sia possibile attribuire il citato servizio ad interim al personale dirigenziale interno, anche in questo caso motivando le ragioni in caso di esito negativo.
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