Tra le poche eccezioni alla regola si annovera, in particolare, il diniego all’accesso indiscriminato e generale sugli atti d’ufficio, come nel caso di un accesso indistinto alla totalità dei documenti protocollati, perché laddove non emerga un legame diretto tra l’istanza di accesso e lo specifico atto d’interesse, la richiesta del consigliere avrebbe una finalità soltanto esplorativa ed eccedente il perimetro del mandato conferito.
Non è raro che i tribunali amministrativi vengano investiti di contenziosi che si annidano in questa zona d’ombra, come è accaduto nel caso della sentenza n. 285/2019 del Tar Molise (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 20 settembre) che ha escluso il diritto del consigliere regionale a ottenere le credenziali di accesso al sistema informatico contabile, per una verifica immediata dei capitoli di bilancio e delle singole voci di spesa dell’ente pubblico.
Secondo i giudici, un consenso alla richiesta di abilitazione «equivarrebbe a un accesso indiscriminato e generale su non ben definiti atti d’ufficio» e si tradurrebbe in «un monitoraggio assoluto e permanente sull’attività degli uffici, tale da violare la ratio dell’istituto» (articolo 43 del Tuel).
Sempre secondo il collegio, deve escludersi pertanto «un sindacato generalizzato sull’attività, presente, passata e futura, degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell’ente», in quanto una simile prerogativa «non risulta strumentale al mandato politico, che deve essere riferito a singole problematiche che di volta in volta interessano l’elettorato e desumibili da atti e documenti già in possesso dell’Amministrazione».
Nessun tag inserito.