Il nuovo sistema di computo degli spazi per le assunzioni definito dall’articolo 33 del dl 34/2019, convertito in legge 58/2019, e attuato dai Dpcm, manda in soffitta la «mobilità neutrale» e la necessità di coprire le mobilità in uscita con mobilità in entrata. Per circa quindici anni ha operato, per enti locali e regioni, un modo, mutevole nei dettagli ma costante nell’impostazione generale, di contenere la spesa del personale impostato su tetti al turnover. La regola è stata per lungo tempo di poter assumere solo un quarto o un quinto del personale cessato, per poi trasformarsi un una più flessibile regola di utilizzare spazi finanziari per le assunzioni, corrispondenti ad una certa percentuale del costo delle cessazioni dell’anno precedente (dal 25% si è passati gradualmente al 100%), più il recupero di spazi assunzionali del quinquennio precedente. La Corte dei conti ha ritenuto che anche le versioni maggiormente flessibili degli strumenti di contenimento della spesa di personale dovessero rispettare le previsioni dell’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004, ai sensi del quale «in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente». Tale norma ha fissato la regola della neutralità della mobilità: per gli enti è stato possibile assumere per mobilità da altri enti soggetti a limiti di spesa di personale, senza accrescere la spesa complessiva. Quindi, la mobilità in entrata di fatto poteva coprire solo mobilità in uscita, poiché sul piano strettamente contabile le mobilità in uscita non erano considerate come cessazioni utili per liberare risorse da destinare a nuove assunzioni. Il decreto crescita cambia radicalmente i meccanismi sin qui abituali. Di fatto, consente alle amministrazioni di effettuare tutte le assunzioni a tempo indeterminato possibili entro il volume di spesa di personale attivabile in base al rapporto che essa avrà con la media delle entrate correnti dell’ultimo triennio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Il sistema impostato dall’articolo 33 del dl 34/2019, attuato dai Dpcm, consente anche di incrementare la spesa da destinare ad assunzioni, se gli enti risulteranno virtuosi e quindi con rapporti spesa/entrate inferiori ai valori soglia.
Nessun tag inserito.