Il Consiglio di Stato, con un’argomentazione condivisibile, stabilisce l’incompetenza della commissione di gara (e nella specie, del presidente del collegio) a sancire l’esclusione dei concorrenti. La competenza, per il chiaro dato normativo, è del Rup.
L’appellante aveva impugnato la sentenza di primo grado del Tar Campania con cui era stata decisa la competenza della commissione di gara a sancire le esclusioni dalla procedura. Nel ricorso, l’operatore ha evidenziato che la giurisprudenza amministrativa, in più occasioni ha «ritenuto precluso alla commissione giudicatrice l’esclusione dei concorrenti, dovendo essa limitarsi a formulare una proposta di esclusione che il competente organo della stazione appaltante è chiamato, poi, ad approvare e recepire». L’orientamento, ha sottolineato l’appellante, trova giustificazione nella posizione della commissione giudicatrice «che è ufficio valutativo interno proponente i provvedimenti alla stazione appaltante e non, invece, organo deliberante».
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