28/03/2017 – Obbligo di pubblicazione dei redditi dei dirigenti: l’Anac prende le distanze ma si adegua

Obbligo di pubblicazione dei redditi dei dirigenti: l’Anac prende le distanze ma si adegua
di Paola Cosmai – Dirigente Avvocato S.S.N.

 

Dopo la consultazione pubblica di rito, nella seduta dello scorso 8 marzo 2017 il Consiglio dell’Anac ha approvato in via definitiva la delibera n. 241, poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2017, n. 70, nella quale, pur dettagliando le disposizioni normative in tema di trasparenza previste dall’art. 14D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come novellato dall’art. 13D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97(cd. decreto Foia), in qualche modo prende le distanze dall’inasprimento degli obblighi in parola per la dirigenza pubblica, ritenendola superflua, dopo che, peraltro, il Tribunale Amministrativo capitolino ne ha sospeso la vigenza in sede cautelare per sospetta illegittimità (T.A.R. Lazio, Roma, ord. 3 marzo 2017, n. 1030) e nel mentre i sindacati preannunciano una raffica di ricorsi analoghi, auspicando i necessari correttivi di competenza dell’Esecutivo.

L’ambito di applicazione soggettivo

Sono tenute al rispetto delle prescrizioni in materia tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le autorità portuali, quelle amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, salvo alcuni esoneri per i comuni fino a 15 mila abitanti; mentre per gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, sono obbligati a rispettarne le direttive di principio.

Nel loro ambito, poi, gli obblighi di pubblicazione riguardano i titolari di:

– incarichi politici;

– incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati;

– incarichi dirigenziali, anche se per costoro con l’Atto di segnalazione 2 marzo 2016, n. 1, avente ad oggetto il «Decreto legislativo di cui all’art. 7 della legge n. 124 del 2015, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016» l’Anac aveva già osservato che l’obbligo di rendere le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale da parte del dirigente, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado avrebbe reso «più gravosi gli adempimenti in capo alle amministrazioni a fronte di un risultato, in termini di maggiore trasparenza, certamente trascurabile tenuto conto che viene anche previsto l’obbligo per ciascun dirigente di comunicare gli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica»;

– posizioni organizzative.

1) I titolari di incarichi politici

La disposizione di cui al comma 1 dell’art. 14 cit. è prettamente rivolta ai titolari di incarichi politici (come ad esempio, ministri, sindaci, consiglieri), anche non di carattere elettivo (la qual cosa include dunque, ad esempio, gli assessori), di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i dati previsti dalle lett. da a) ad f) del medesimo comma, anche in caso di gratuità del mandato.

Sono inclusi tra i destinatari dell’obbligo in parola sia i commissari straordinari che assumano le funzioni degli organi politici dei Comuni sciolti per infiltrazioni, sia il presidente ed i consiglieri di circoscrizione di decentramento comunale.

2) I titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo

Per costoro l’obbligo di trasparenza non sussiste qualora gli incarichi o le cariche siano attribuite a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, elemento di novità introdotto dal D.Lgs. n. 97 del 2016. Per gratuità, precisa l’Autorità, deve intendersi però l’assenza per legge della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza – escluso il rimborso spese – di guisa che è irrilevante ai fini di specie l’eventuale rinuncia al compenso da parte dell’interessato che, di conseguenza, sarà tenuto alle dichiarazioni e pubblicazioni di che trattasi. In proposito, tuttavia, l’Anac sottolinea che così disponendo la norma esclude sui componenti degli organi di indirizzo e, pertanto, auspica che in sede di correttivo del decreto Foia possa adottarsi «una soluzione più meditata che consenta di rendere trasparenti almeno alcuni dei dati sopra menzionati, semmai escludendo la sola pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f) dell’art. 14, comma 1».

Nulla è innovato, invece, sotto il profilo dell’individuazione dei destinatari della prescrizione, per cui valgono, precisano le Linee guida le stesse delucidazioni fornite con la precedente delibera n. 144 del 2014 che, richiamando l’art. 4D.Lgs. n. 165 del 2001, aveva ritenuto applicabile l’obbligo di pubblicazione non solo ai componenti degli organi direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, ma anche ai componenti degli organi che, pur non espressione di rappresentanza politica, fossero titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all’organizzazione e all’attività dell’amministrazione cui sono preposti.

Tuttavia, considerata l’eterogeneità di strutture organizzative cui la norma si riferisce, la delibera in commento sollecita ciascun Ente ad analizzare il proprio assetto e, all’esito, ad individuare i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo secondo le funzioni loro assegnate in base a statuto ed a regolamenti interni.

Per quanto concerne, poi, gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, essi dovranno adeguarsi ai principi di specie e, dunque, pubblicare i dati di cui all’art. 14, comma 1, nei termini e limiti anzidetti; eguale a dirsi per gli enti commissariati o in liquidazione.

3) I titolari di incarichi dirigenziali

Complessa e discussa, come anticipato, l’estensione delle prescrizioni de quibus ai titolari di qualsivoglia incarico dirigenziale – e non più ristretto come prima dell’addenda del decreto Foia ai soli apicali – sia se conferito a seguito di assunzione per concorso pubblico, sia se conferito intuitu personae come incarico di natura politico/fiduciaria soggetto come tale allo spoil system (con esclusione di quelli di diretta collaborazione perché privi di funzioni dirigenziali) sia se di consulenza, studio o ricerca, si di direzione di struttura, complessa o semplice.

In proposito, sottolinea l’Autorità, essa aveva già espresso forti perplessità, specie per quel che concerne l’ostensione dei dati reddituali e patrimoniali, tenuto conto che ai dirigenti comunque si applica la norma che stabilisce la pubblicazione degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 1-ter). Non di meno fino ad eventuali correttivi normativi e salvo sospensione di efficacia degli atti attuativi delle singole Amministrazioni, la prescrizione deve ritenersi cogente e, come tale, da adempiere.

Per i dirigenti in servizio presso un’amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ad esempio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, i dati previsti dall’art. 14 sono pubblicati dall’amministrazione in cui il dirigente presta servizio.

Ne sono esonerati, per le Linee guida in disamina, i dirigenti nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per le ragioni già sopra esplicitate, nonché i dirigenti scolastici data la modesta esposizione a fenomeni corruttivi.

Ne sono inclusi invece, naturalmente, tutti gli organi del management sanitario e i dirigenti del servizio sanitario nazionale, sia del ruolo sanitario che di altri ruoli, e che ricoprono le posizioni di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabili di dipartimento e di strutture semplici e complesse, anche in regime di intramoenia. Mentre il riferimento anche ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, a giudizio dell’Autorità, costituisce un probabile refuso dovuto a un difetto di coordinamento delle disposizioni successivamente intervenute altrimenti introducendo una disparità di trattamento deleteria per il servizio sanitario rispetto alle altre amministrazioni.

4) I titolari di posizioni organizzative

Sono sottoposti all’obbligo di specie anche i titolari di posizione organizzativa qualora svolgano funzioni dirigenziali delegate, per gli altri vigendo solo quello di pubblicazione del curriculum vitae.

Anche in questo caso le Linee guida escludono dalla prescrizione i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Gli obblighi di comunicazione per i dirigenti

Il decreto Foia ha altresì introdotto per tutti i dirigenti l’obbligo di comunicare all’amministrazione presso cui prestano servizio l’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica, a qualunque titolo, secondo i chiarimenti forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le circolari n. 8/2012 e n. 3/2014, oltre che dall’Inps con nota 24 agosto 2015, n. 153. A tale obbligo corrisponde quello dell’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato, all’evidente scopo di agevolare il controllo del rispetto della normativa vigente concernente il limite massimo delle retribuzioni fissato per i dipendenti pubblici, mediante la tempestiva disponibilità e conoscibilità del dato aggregato.

Gli obblighi di trasparenza dei soggetti cessati dall’incarico

Ai sensi dell’art. 4L. n. 441 del 1982, espressamente richiamato dall’art. 14, comma 1, lett. f), entro tre mesi successivi alla cessazione dell’incarico, tutti i soggetti destinatari dell’art. 14 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione.

Sono invece rimosse dal sito, ai sensi dell’art. 14, comma 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell’interessato nel corso dell’incarico.

I soggetti cessati dall’incarico depositano, altresì, ai sensi del citato art. 4, ai fini della pubblicazione, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. In attuazione di tale disposizione, il soggetto cessato trasmette all’amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno di cessazione, se quest’ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2017 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2017 da presentarsi nel 2018). Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell’anno, (es. febbraio 2017), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017.

Ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, come sopra chiarito, si evidenzia che i dati di cui all’art. 14, comma 1 del decreto Foia, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione, come sopra specificato. Decorsi detti termini, i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell’art. 5D.Lgs. n. 33 del 2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato.

Le sanzioni

Le sanzioni per le violazioni degli obblighi poc’anzi tratteggiati sono comminate tanto a coloro che abbiano omesso la comunicazione dei dati ovvero li abbiano forniti in maniera incompleta, sia ai responsabili che ne abbiano omesso la pubblicazione.

Esse, di carattere pecuniario, oscillano da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 10.000,00 con obbligo di pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell’Amministrazione interessata.

Decorrenza e diritto transitorio

Quanto alla decorrenza dell’entrata in vigore della direttiva, ferma la sua efficacia sin dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, escludendosene la portata retroattiva, l’Anac ha cura di precisare che tanto vale per gli obblighi di pubblicazione introdotti ex novo, si sotto il profilo soggettivo, che oggettivo, ma non pure per quelli già prescritti dalla originaria versione dell’art. 14 del decreto Foia.

Sicché, in linea generale, per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta si terrà conto di quelli in carica al, o cessati dal, 1° gennaio 2017. Pertanto, considerato che il D.Lgs. n. 97 del 2016 è entrato in vigore il 23 giugno 2016, per tali soggetti sono pubblicati tutti i dati di cui all’art. 14 cit. entro il 30 aprile 2017, ivi inclusa la prima dichiarazione dei redditi disponibile a seguito dell’entrata in vigore del decreto Foia, ovvero quella dell’anno 2016 (per i redditi dell’anno 2015).

Delibera 8 marzo 2017, n. 241 Anac (G.U. 24 marzo 2017, n. 70)

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