SOPRALLUOGO E FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE : COSA PREVEDE IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 92 D.LGS. 36/2023)
TAR Catania, 12.12.2023 n. 3738
Tenuto conto di quanto previsto dalle suddette disposizioni, deve ritenersi che â nellâesercizio della propria discrezionalitĂ â lâamministrazione appaltante abbia considerato âindispensabile alla formulazione dellâoffertaâ fissare un termine per il sopralluogo, il quale è stato indicato nel disciplinare di gara quale adempimento obbligatorio da compiersi entro il 3.11.2023, con la precisazione che la data dovesse essere previamente concordata con il personale dellâufficio tecnico (v. art. 10 disciplinare di gara). Valorizzando lâindispensabilitĂ della âvisita dei luoghiâ ai fini dellâofferta, in applicazione di quanto previsto dal predetto art. 92, co. 1, la stazione appaltante ha cosĂŹ individuato un tempo ritenuto ânecessarioâ per consentirne lâespletamento.
Il Collegio ritiene che il termine del 3.11.2023 stabilito per consentire lâeffettuazione del sopralluogo, alla luce della data di pubblicazione del bando di gara, avvenuta in data 23.10.2023, sia da ritenersi congruo, e sottintenda una valutazione di opportunitĂ , legata alla tempistica dellâintera procedura di affidamento, che questo Tribunale potrebbe sindacare solo ove manifestamente illogica o irragionevole.
Non coglie nel segno, sotto tale profilo, quanto dedotto da parte ricorrente, la quale asserisce che il âdisciplinare è atto autonomo pubblicato dâufficio dalla stazione appaltante e la sua immediata conoscenza ben può sfuggire, nellâimmediatezza della sua diffusione, ai potenziali concorrentiâ. Deve rammentarsi, infatti, che se da un lato grava sulla stazione appaltante lâobbligo di indicare in modo chiaro e percepibile i requisiti previsti ai fini della partecipazione a una gara, dallâaltro il soggetto che decide di prendervi parte opera quale soggetto professionalmente qualificato e attua la diligenza che da lui è normativamente esigibile. Ne discende che, mentre la stazione appaltante ha lâonere di chiarire nella disciplina di gara lâeffettiva portata e natura dei requisiti richiesti, spetta allâoperatore economico, in ossequio al principio di autoresponsabilitĂ , quale precipitato degli obblighi di buona fede e correttezza, assumere una condotta confacente alla diligenza che viene richiesta a chi riveste una determinata qualifica professionale.
Fuori fuoco risulta anche lâassunto secondo cui lâamministrazione avrebbe assunto una condotta illegittima nel momento in cui ha negato alla ricorrente, con riscontro del 13.11.2023, la possibilitĂ di provvedere comunque allâassolvimento dellâobbligo di sopralluogo, rilevandone la tardivitĂ rispetto ai termini di scadenza previsti dalla lex specialis.
Viene rilevato da chi ricorre in giudizio che la stazione appaltante abbia posto in essere una âabnorme compressione del principio di apertura concorrenzialeâ e non abbia adottato âmisure adeguate e proporzionaliâ, alla luce del fatto che i termini per presentare lâofferta non fossero ancora scaduti. Tuttavia, nella nota di riscontro del 13.11.2023 â che fa seguito alla comunicazione del 11.11.2023 con la quale la ricorrente richiedeva di ricevere lâindicazione di âuna data per lo svolgimento del sopralluogoâ, sin lĂŹ non ancora effettuato in quanto âil dipendente che avrebbe dovuto svolgere tale attività è stato sinora impossibilitato per motivi di saluteâ â si legge: âla richiesta avanzata, ampiamente tardiva rispetto ai termini di scadenza del sopralluogo, e ancora di piĂš rispetto alla data di indizione della procedura di gara, non può essere accolta. Appare pertanto indiscusso che -OMISSIS- Srl, dalla data di indizione dello scorso 23/10/2023, abbia avuto a disposizione ampi margini per richiedere di effettuare il sopralluogo obbligatorio, anche al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare eventuali differimenti dei terminiâ.
Contravvenendo ai sopraesposti canoni di buona fede e diligenza che informano il principio di autoresponsabilitĂ dellâoperatore economico che partecipa a una gara, è di tutta evidenza che la ricorrente abbia rappresentato le sue esigenze allâamministrazione resistente solo in data 11.11.2023, ben otto giorni dopo il termine perentorio previsto nel disciplinare di gara per lâespletamento del sopralluogo nonchĂŠ quattro giorni dopo la scadenza per presentare richieste di chiarimenti. CosĂŹ operando, la ricorrente non ha consentito alla stazione appaltante di âvalutare eventuali differimenti dei terminiâ, i quali, tenendo conto della ratio del suesposto art. 92, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023, avrebbero dovuto avere a presupposto di la richiesta di âinformazioni supplementari significativeâ comunicate allâente âin tempo utileâ. Sebbene, infatti, la societĂ che ricorre in giudizio abbia formulato una richiesta di chiarimenti funzionale alla presentazione della propria offerta, in quanto attinente ai requisiti del personale, non può trascurarsi che la stessa sia stata presentata solo in data 7.11.2023, ossia ampiamente dopo il termine entro il quale avrebbe dovuto essere svolto il sopralluogo (fissato per il 3.11.2023), incorrendo, pertanto, nella violazione di un termine previsto dalla lex specialis funzionale alla presentazione dellâofferta stessa e tale, quindi, da non rendere possibile alcun differimento. La parte ricorrente non ha quindi inoltrato la suddetta richiesta di chiarimenti âin tempo utileâ, come richiesto dal menzionato art. 92, co. 2, lett. a), privando al contempo lâamministrazione della possibilitĂ di disporre eventuali differimenti.
Non può essere accolta nemmeno la correlata censura con la quale viene dedotto che, prevedendo lâespletamento del sopralluogo a pena di esclusione, la stazione appaltante abbia introdotto un requisito di partecipazione non attinente nĂŠ allâofferta economica nĂŠ a quella tecnica. Nuovamente richiamando il disposto dellâart. 92, co. 1, d. lgs. n. 36/2023, non può negarsi che lâamministrazione abbia ritenuto il predetto sopralluogo âindispensabile ai fini della formulazione dellâoffertaâ, e che tale valutazione, frutto della propria discrezionalitĂ , non risulti illogica ad avviso di questo Collegio.
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Deve rammentarsi, in tal senso, che il nuovo d.lgs. n. 36/2023, operando una codificazione di taluni principi, mira a favorire una piĂš ampia libertĂ di iniziativa e di autoresponsabilitĂ delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalitĂ (amministrativa e tecnica). Ai sensi dellâart. 10, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, tra lâaltro, âle stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati allâoggetto del contrattoâ. Non può dubitarsi, ad avviso di questo organo giudicante, che la richiesta di svolgere il predetto sopralluogo, vincolando allâespletamento dello stesso la successiva formulazione dellâofferta, abbia costituito un requisito âattinenteâ e âproporzionatoâ allâoggetto del contratto, rappresentando lâesito di una valutazione di discrezionalitĂ tecnica operata secondo logica e ragionevolezza dalla stazione appaltante.
La valorizzazione dei principi che informano il nuovo Codice dei contratti pubblici conduce a respingere anche lâulteriore doglianza con la quale la ricorrente lamenta il fatto che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare, a fronte del mancato rispetto dei termini, il soccorso istruttorio.
Rilevato, infatti, che il termine fissato nel disciplinare di gara per lâespletamento dello stesso non fosse manifestamente illogico o irragionevole, non può ritenersi che lâamministrazione dovesse âdisapplicareâ una disposizione della lex specialis per consentire la rimessione in termini, ai fini della partecipazione in gara, della societĂ che ricorre in giudizio. Non può negarsi, infatti, che a fronte della condotta negligente della ricorrente, il soccorso procedimentale avrebbe leso il principio della paritĂ delle parti, concretizzando evidentemente un pregiudizio per gli altri partecipanti alla procedura di affidamento.
Deve poi richiamarsi, in tale contesto, il particolare ruolo che il nuovo Codice dei contratti pubblici attribuisce ai due principi che guidano lâinterprete nella lettura e nellâapplicazione del nuovo impianto normativo di settore, ossia il principio del risultato e il correlato principio della fiducia.
Il primo, previsto dallâart. 1 del predetto d.lgs. 36/2023, costituisce âcriterio prioritario per lâesercizio del potere discrezionaleâ ed è legato da un nesso inscindibile con la âconcorrenzaâ, la quale opera in funzione del primo rendendosi funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nellâaffidare ed eseguire i contratti. Lâamministrazione, pertanto, deve tendere al miglior risultato possibile, in âdifesaâ dellâinteresse pubblico per il quale viene prevista una procedura di affidamento. Il miglior risultato possibile, che sia anche il piĂš âvirtuosoâ, viene raggiunto anche selezionando operatori che dimostrino, fin dalle prime fasi della gara, diligenza e professionalitĂ , quali âsintomiâ di una affidabilitĂ che su di essi dovrĂ esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento.
Il nuovo principio-guida della fiducia, introdotto dallâart. 2 del d.lgs. n. 36/2023, porta invece a valorizzare lâautonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilitĂ delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalitĂ formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare unâopera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo piĂš rispondente agli interessi della collettivitĂ . Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalitĂ della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile. Tale âfiduciaâ, tuttavia, non può tradursi nella legittimazione di scelte discrezionali che tradiscono lâinteresse pubblico sotteso ad una gara, le quali, invece, dovrebbero in ogni caso tendere al suo miglior soddisfacimento. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata. La disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e investe, quindi, anche gli operatori economici che partecipano alle gare. Ă legata a doppio filo a legalitĂ , trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimitĂ dellâazione amministrativa.
Molti istituti del Codice dei contratti pubblici, anche di derivazione europea, e tra i quali rientra proprio il soccorso istruttorio, presuppongono, dâaltronde, la fiducia dellâordinamento giuridico anche verso i soggetti privati che si relazionano con la pubblica amministrazione.
Non può tacersi, pertanto, che la condotta della ricorrente non fosse in linea con la fiducia riposta nella stessa dalla stazione appaltante e non potesse indurre, quindi, lâamministrazione che resiste in giudizio ad attuare la procedura di soccorso istruttorio a fronte della negligenza in cui essa era incorsa.
Deve inoltre rilevarsi che, come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato (v. Consiglio di Stato sez. V, 19/01/2021, n. 575), la giurisprudenza amministrativa ha attribuito allâobbligo di sopralluogo un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare unâofferta consapevole e piĂš aderente alle necessitĂ dellâappalto essendo esso strumentale a garantire una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e conseguentemente funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica ed economica (cfr. Cons. Stato, III, 12 ottobre 2020, n. 6033; VI, 23 giugno 2016, n. 2800; IV, 19 ottobre 2015, n. 4778). La giurisprudenza ha altresĂŹ dubitato che possano derivare effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento dello stesso, ma solo ogni qualvolta, per le peculiaritĂ del contratto da affidare, la sua inosservanza in alcun modo non impedisca il perseguimento dei risultati verso cui è diretta lâazione amministrativa, nĂŠ il suo adempimento può dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara (cfr. Cons. Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3581). Appare chiaro che nella procedura di affidamento oggetto del presente scrutinio lâindispensabilitĂ del sopralluogo, elevato ragionevolmente â come sopra evidenziato â ad adempimento necessario ai fini della presentazione dellâofferta, non potesse condurre lâamministrazione a una condotta differente da quella tenuta.
In ultimo, deve escludersi che lâamministrazione avesse lâonere di indicare tale adempimento giĂ in sede di avviso relativo allâindagine di mercato pubblicata in data 22.08.2023. Secondo quanto previsto dallâart. 2 dellâAllegato II.1 del d.lgs. n. 36/2023, lâavviso di avvio dellâindagine di mercato deve indicare âil valore dellâaffidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneitĂ professionale, i requisiti minimi di capacitĂ economica/finanziaria e le capacitĂ tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalitĂ per comunicare con la stazione appaltanteâ. Si esclude, pertanto, che lâobbligo del sopralluogo possa farsi rientrare tra gli elementi previsti dalla predetta disposizione. La stessa giurisprudenza esclude che sussista tale obbligo, affermandone la sola facoltĂ . La stazione appaltante, infatti, âpuò anticipare lâadempimento dellâobbligo del sopralluogo dalla fase della gara in senso stretto a quella precedente della selezione dei concorrenti da invitare, espletata attraverso lâavviso di indagine di mercato; tale obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnicaâ (ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 20/09/2019, n.551), ma non è obbligata a farlo.
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