17/12/2019 – Deleghe agli amministratori locali.

Deleghe agli amministratori locali.

Oggetto

Deleghe agli amministratori locali.

Massima

1) Non sussiste alcun obbligo da parte del sindaco di conferire deleghe per materia ai vari assessori, potendo lo stesso mantenere a sé le attribuzioni afferenti i diversi settori dell’amministrazione. Segue altresì che, anche in mancanza di deleghe, l’organo giuntale è da considerarsi pienamente legittimato ad operare nella sua composizione collegiale e nel rispetto delle regole ad esso proprie. 2) Il sindaco, al momento della nomina di un assessore esterno deve verificare che non sussistano nei suoi confronti cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità, fermo restando che andrà accertato il permanere dei requisiti anche nel corso del mandato. 3) È inammissibile l’attribuzione di deleghe con rilevanza esterna ai consiglieri comunali, potendo le stesse, ove previste, avere solo rilevanza interna e finalità consultiva. L’ordinamento consente, piuttosto, l’attribuzione a singoli consiglieri di compiti di collaborazione, circoscritti all’esame ed alla cura di affari specifici, che non implichi la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

Funzionario istruttore BARBARA RIBIS

barbara.ribis@regione.fvg.it

Parere espresso da Servizio elettorale, Consiglio delle autonomie locali e supporto giuridico agli enti locali

Testo completo del parere

Il Comune chiede un parere relativamente a diverse questioni riguardanti gli amministratori locali. In particolare desidera sapere:

1) se sia possibile per il sindaco non attribuire alcuna delega agli assessori nominati;

2) se sia valida la nomina degli assessori esterni compiuta dal sindaco, atteso il non avvenuto accertamento dell’inesistenza in capo agli stessi delle condizioni di eleggibilità, compatibilità e candidabilità;

3) se sia possibile attribuire una delega ad un consigliere comunale.

Con riferimento alla prima questione posta si osserva che, come rilevato dall’ANCI in un parere rilasciato sull’argomento[1] “il ruolo politico dell’assessore si esplicita […] in maniera primaria nell’ambito dell’organo collegiale Giunta” e, solo in via secondaria, la figura dell’assessore è caratterizzata dalle “deleghe” assegnate dal Sindaco. Si consideri, altresì che non è dato riscontrare l’esistenza di alcuna norma di legge nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che obblighi il sindaco all’attribuzione di tali deleghe. A ciò si aggiunga la considerazione per cui lo statuto comunale, all’articolo 17, nel declinare le “attribuzioni di amministrazione”[2] del sindaco prevede, al comma 1, che questi “possa” e non già “debba” delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori.

Da tali premesse si ritiene consegua l’insussistenza di un obbligo da parte del sindaco di conferire deleghe per materia ai vari assessori, potendo lo stesso mantenere a sé le attribuzioni afferenti i diversi settori dell’amministrazione. Segue altresì che, anche in mancanza di deleghe, l’organo giuntale è da considerarsi pienamente legittimato ad operare nella sua composizione collegiale e nel rispetto delle regole ad esso proprie.

Passando a trattare della seconda questione posta, si rileva che l’articolo 24 dello statuto comunale prevede, al comma 2, che: “Gli assessori sono normalmente scelti tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità alla carica di Consigliere Comunale ed in possesso di particolare competenza tecnica, amministrativa o professionale. Qualora siano stati nominati assessori esterni, il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla loro nomina, procede ad accertare le condizioni di eleggibilità, di compatibilità e di candidabilità degli stessi”.

Con riferimento al caso in esame il Comune, atteso che la prima seduta consiliare successiva alla nomina degli assessori esterni da parte del sindaco è andata deserta, chiede se la nomina degli assessori possa dirsi validamente effettuata.

Ai sensi dell’articolo 46, comma 2, TUEL “il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta […]”: l’atto di nomina degli assessori è, dunque, di competenza del sindaco.

Quanto alla valutazione dei “requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità” si ritiene che la norma statutaria dell’Ente, sopra riportata, non possa trovare applicazione in quanto non coerente con il quadro normativo dettato dal TUEL in materia di organi di governo del comune.

La norma statutaria sopra riportata, nella parte in cui attribuisce al consiglio comunale l’accertamento delle condizioni di eleggibilità, di compatibilità e di candidabilità degli assessori esterni demanda, infatti, a tale organo una competenza che non gli è propria, non essendo l’assessore esterno componente del consiglio ma solo della giunta comunale. L’ANCI in un proprio parere,[3] con riferimento all’individuazione dell’organo deputato alla contestazione di una causa di incompatibilità di un assessore esterno, ha affermato che “vi siano due possibili strade: la prima è che il procedimento di contestazione della cause di incompatibilità (che può sfociare in una pronuncia di decadenza) si svolga ad iniziativa della Giunta anziché del Consiglio, poiché è questo l’organo collegiale di appartenenza; l’altra possibilità – preferibile a parere di chi scrive – è che sia il Sindaco a revocare l’assessore incompatibile. Il testo unico degli enti locali stabilisce infatti che il Sindaco possa nominare come assessori esterni solo i cittadini “in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale”: orbene, se il soggetto nominato come assessore esterno non possiede questi requisiti, è chiaro che la sua investitura non può ritenersi legittima, per cui è necessario che il Sindaco proceda alla revoca dell’atto di nomina stesso.”

Concludendo su tale punto, si ritiene che l’assessore esterno nominato dal sindaco possa esercitare le prerogative che gli sono proprie in quanto assessore, sia singolarmente che quale componente dell’organo giuntale di cui fa parte, fermo restando che andrà verificato il permanere dei requisiti nel corso del mandato con le modalità ritenute opportune.[4] Si ritiene, altresì, che la valutazione della sussistenza dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di assessore sia stata compiuta dal sindaco all’atto della nomina degli stessi.

Passando a trattare dell’ultima questione posta, il Ministero dell’Interno ha ripetutamente ritenuto inammissibile l’attribuzione di deleghe con rilevanza esterna ai consiglieri comunali, potendo le stesse, ove previste, avere solo rilevanza interna e finalità consultiva, specificando che l’ordinamento consente, piuttosto, l’attribuzione a singoli consiglieri di compiti di collaborazione, circoscritti all’esame ed alla cura di affari specifici, che non implichi la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

Per delega interna s’intende l’incarico funzionale affidato dal titolare dell’organo delegante per lo svolgimento di un’attività ausiliaria di studio, proposta e vigilanza in determinati settori. Risulta, quindi essere una misura organizzativa che, pur potendo assumere notevole importanza pratica e rilevanza politica, non può produrre effetti giuridici.

In particolare, in un recente parere[5] il Ministero dell’Interno ha ribadito che «nell’ambito dell’autonomia statutaria dell’ente locale, sancita dall’art. 6 del citato decreto legislativo n.267/00, è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell’organo cui si riferisce. Occorre considerare che il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

Il consigliere, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale quale il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.

Atteso che il consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando “…alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco … e dei singoli assessori” (art. 42, comma 3, del T.U.O.E.L.), ne scaturisce l’esigenza di evitare una incongrua commistione nell’ambito dell’attività di controllo.

In proposito, va osservato che il T.A.R. Toscana, con decisione n. 1248/2004, ha respinto il ricorso avverso una norma statutaria concernente la delega ai consiglieri di funzioni sindacali in quanto la stessa escludeva implicitamente che potessero essere delegati compiti di amministrazione attiva, tali da comportare “…l’inammissibile confusione in capo al medesimo soggetto del ruolo di controllore e di controllato…”.

Si aggiunge, altresì, che il Consiglio di Stato, con parere n. 4883/11 reso in data 17 ottobre 2012, ha ritenuto fondato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in quanto l’atto sindacale impugnato, nel prevedere la delega ai consiglieri comunali di funzioni di amministrazione attiva, determinava “… una situazione, per lo meno potenziale, di conflitto di interesse.”».

——————————————————————————–

[1] ANCI, parere dell’11 ottobre 2007.

[2] Tale è la rubrica dell’articolo 17 dello statuto comunale.

[3] ANCI, parere dell’8 settembre 2004.

[4] Con riferimento alla norma di cui all’articolo 24 dello statuto nella parte in cui attribuisce al consiglio comunale il compito di accertare le condizioni di eleggibilità, di compatibilità e di candidabilità degli assessori esterni, per quanto sopra già esposto, si suggerisce all’ente di provvedere alla sua modifica.

[5] Ministero dell’Interno, parere del 28 ottobre 2019. Nello stesso senso si vedano, anche i pareri del 12 agosto n2019 e del 5 gennaio 2018.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto