L’obbligo di nominare questa figura risale al 14 settembre 2016, da quando cioè il decreto legislativo n. 179/2016, ha novellato la versione del CAD in tal senso.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha poi recentemente sollecitato in tal senso le amministrazioni con la Circolare n. 3 del 01 ottobre 2019, recante “Responsabile per la transizione digitale – art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”.
Ciò implica che, nel caso di un comune, il RTD sia nominato dalla Giunta nell’ambito del proprio potere di organizzazione (ex art. 48, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e sia sovraordinato, nelle sue attività, alle altre figure apicali, compreso il Segretario Generale. Il RTD non potrà mai essere esterno all’amministrazione (incarico di consulenza).
Per quanto riguarda gli altri adempimenti necessari collegati alla nomina, lo stesso Piano Triennale ha disposto che le amministrazioni devono registrare i dati del RTD nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it).
A questo scopo, dal 1° dicembre 2017 è stato predisposto in IPA – nell’ambito dell’anagrafica di ogni ente – il campo dedicato all’Ufficio per la Transizione Digitale, configurando così la prima fonte attraverso cui rilevare lo stato di attuazione dell’art 17 del CAD.
La mancata pubblicazione su IPA non significa automaticamente che il Responsabile non sia stato nominato. Tuttavia, alla luce del combinato disposto di CAD e Piano Triennale, la pubblicazione dei riferimenti del RTD su IPA è da intendersi come parte integrante dell’obbligo.
A completamento informativo del presente quesito, si allega testo della proposta di deliberazione di Giunta, relativa all’individuazione e nomina del RTD.
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