Tratto da: ildirittoamministrativo.it

Il principio del cosiddetto one shot c.d. puro, in virtù del quale sarebbe preclusa all’Amministrazione la reiterazione del provvedimento di rigetto a seguito dell’annullamento di un primo provvedimento, introdotto nell’ordinamento solo per l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 come modificato dal d.l. n. 76 del 2020, è limitato ai procedimenti avviati su istanza di parte e non comprende, per espressa esclusione di legge, le procedure in materia concorsuale; e, comunque, non sarebbe applicabile quando i nuovi motivi di esclusione non preesistevano al primo provvedimento impugnato ma sono scaturiti dalla successiva rinnovata istruttoria.

TAR Pescara, Sez. I, sent. del 1° marzo 2023, n. 107.

Nessun tag inserito.

Torna in alto