06/06/2018 – Incompatibilità tra i componenti del Nucleo di valutazione e i Revisori contabili

Incompatibilità tra i componenti del Nucleo di valutazione e i Revisori contabili

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

 

In un recente parere la Corte dei conti-Piemonte, pronunciatasi su richiesta di un Sindaco ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, e contenuto nella delibera 23 aprile 2018, n. 44, afferma che non è possibile nominare il revisore dei conti dell’Ente quale componente di un organo di valutazione del personale, stante la previsione dell’art. 236, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui “I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso“.

Come visto, la previsione normativa richiamata stabilisce che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso: la disposizione mira ad evitare che la posizione di revisore contabile possa favorire l’acquisizione d’incarichi e consulenze, quindi riflettersi sull’esercizio delle sue funzioni, determinando una situazione di potenziale conflitto d’interessi tra quello personale del revisore (interessato all’acquisizione e alla conservazione dell’incarico o della consulenza), e quello pubblico, di cui egli deve essere garante, al più efficace, penetrante, puntuale, imparziale ed effettivo esercizio delle funzioni di revisione.

Seguendo una linea giurisprudenziale già tracciata (Corte dei conti-Campania, delibera 22 luglio 2010, n. 107), il magistrato contabile piemontese concorda con quella parte della dottrina che ritiene sussistere l’incompatibilità tra i componenti del Nucleo di valutazione e i revisori contabili dello stesso Ente, in quanto la nomina quale membro dell’organismo di controllo interno non potrebbe che qualificarsi come incarico e, pertanto, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 236, comma 3, Tuel.

Ugualmente, la Commissione enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha chiarito che “le funzioni svolte dai nuclei di valutazione sono in parte comuni a quelle svolte dall’organo di revisione, inoltre la posizione di autonomia fa pensare senza dubbio ad un rapporto di consulenza“: per la Commissione, infatti, i servizi di controllo o nuclei di valutazione, hanno il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa, operando in posizione d’autonomia e rispondendo esclusivamente agli organi di direzione politica; per questi motivi, la predetta Commissione “ritiene sussistente l’incompatibilità di cui all’art. 236, comma 3, Tuel e, in quanto tale, i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere tale incarico“.

Dello stesso avviso è l’Istituto Nazionale dei Revisori contabili, secondo il quale, inoltre, non sembra possa rilevare il fatto che l’eventuale nomina del Revisore quale membro del Nucleo di valutazione sia gratuita, atteso che la norma vieta espressamente la possibilità per il Revisore di assumere incarichi, senza fare alcun riferimento ad un’eventuale remunerazione. L’Istituto, tuttavia, si spinge a suggerire, laddove l’Ente volesse attribuire a un Revisore anche il compito di componente del Nucleo di valutazione, d’introdurre tale previsione nel regolamento di contabilità, così che la nomina del Revisore in tal senso non potrebbe essere qualificata come nuovo ed ulteriore incarico, come tale vietato ex art. 236, comma 3, Tuel.

Corte dei conti-Piemonte, delibera 23 aprile 2018, n. 44

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