8/1/2021- Mancata sottoscrizione dell’offerta nelle gare telematiche. Pronuncia del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 28 dicembre 2020, n. 8435.

La sottoscrizione dell’offerta, così come di ogni altra dichiarazione richiesta dalla lex concorsuale, è essenziale nelle gare pubbliche, o nei procedimenti assimilati, sia per verificare la necessaria coincidenza tra il soggetto che si dichiara autore dell’atto e colui che lo presenta all’autorità destinata a riceverlo, non solo perché chi lo sottoscrive lo fa proprio (e, quindi, fa propri anche la relativa dichiarazione e il contenuto di questa), ma anche perché in tal modo assicura la serietà e la paternità certa di quanto dichiarato o rappresentato, a garanzia dell’imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa e della par condicio tra i partecipanti.

La sottoscrizione dunque attribuisce non soltanto forma ed esistenza, ma anche giuridica consistenza alla domanda di partecipazione e/o di quanto attestato in relazione ad essa, poiché consente con certezza l’identificazione del candidato o del dichiarante, a garanzia dei principi di serietà e par condicio, ed è necessario presupposto per le successive operazioni di esame, valutazione o verifica, a seconda dei casi, delle condizioni e/o dei requisiti di partecipazione e, in definitiva, della possibilità di accogliere o riconoscere quanto ivi rappresentato.

La mancanza nell’atto delle indicazioni concernenti questi aspetti (ovvero una loro carenza che ne possa determinare l’assoluta incertezza) implica necessariamente la impossibilità di attribuire la paternità dei contenuti dell’atto, e determina quindi l’inidoneità di questo a produrre gli effetti giuridici prefigurati e/o attesi, restando tale atto appunto privo di autore.

In linea di principio, pertanto, la sottoscrizione è il primo degli elementi indefettibili per l’esistenza e dunque per l’ammissibilità non solo della domanda di partecipazione, ma anche degli atti ed in particolare delle attestazioni per le quali è richiesta la sottoscrizione del dichiarante.

La relativa mancanza, dunque, determina di regola l’inammissibilità della partecipazione e la conseguente esclusione dal procedimento concorsuale.

Ma nella gara telematica (e dunque anche nei procedimenti ad essa assimilabili, almeno per le questioni in esame) può ritenersi che non solo l’offerta o la domanda di partecipazione, ma anche le attestazioni da allegare ad essa, possano considerarsi riconducibili e imputabili con assoluta certezza al soggetto o all’operatore economico che le abbia inviate nella richiesta modalità elettronica (si veda in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881), e quindi nelle forme e nei modi previsti dal bando, e ciò per effetto delle particolari modalità di svolgimento di tali procedimenti, come chiarito di seguito con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio.

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