In assenza di un accertamento definitivo, cristallizzato in una sentenza o in un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile, il termine triennale, ex art. 80, comma 10 bis del codice dei contratti pubblici, idoneo, perciò solo, ad elidere la rilevanza dei fatti determinanti l’impossibilità di contrattare con la pubblica amministrazione, decorre, non dalla commissione materiale del fatto in sé, bensì dall’accertamento del fatto.
Solo quest’ultimo, infatti, vale, in quanto tale, ad ascrivere alla mera situazione fattuale una qualificazione giuridicamente rilevante ai fini dell’operatività delle regole espulsive, nei termini legalmente scanditi.
La condotta penale rileva, nella sua dimensione fattuale ed extra-penale, ex art. 80, comma 5, lett. c), del codice dei contratti pubblici, entro il previsto limite temporale triennale ed, anche oltre tale limite, se e in quanto abbia formato oggetto di contestazione in giudizio, ossia allorquando la correlativa azione penale abbia varcato la soglia processuale di instaurazione del giudizio dibattimentale o di una sua forma alternativa per l’emissione di una pronuncia di condanna o di una pronuncia ad essa equiparabile, suscettibile, come tale, di accertare fatti integranti i gravi illeciti professionali.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 7 ottobre 2022, n. 8611
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