tratto da www.anticorruzione.it

Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (Fvoe): in vigore dall’8 novembre 2022  – 

ANAC – Delibera numero 464 del 27 luglio 2022

Adozione del provvedimento di attuazione dell’articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici), d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre la  delibera ANAC n.464 del 27 luglio 2022, , relativa all‘obbligatorietà dell’utilizzo del nuovo sistema Fvoe. Entrerà in vigore dall’8 novembre 2022, cioè 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, abrogando la Delibera n. 157/2016 .

  • il Fvoe è utilizzabile a partire dall’entrata in vigore della delibera, che disciplina le funzionalità e la documentazione a comprova dei requisiti disponibili nella prima versione del fascicolo virtuale;
  • con successivi aggiornamenti saranno disciplinate le nuove funzionalità, i nuovi dati e documenti a comprova dei requisiti acquisiti nel fascicolo nonchè:
    • a. le modalità per l’accesso al fascicolo mediante servizi di interoperabilita’ da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione;
    • b. le modalità di accesso al fascicolo per le SOA;
    • c. le modalità attraverso le quali gli operatori economici potranno accedere alla documentazione inserita nel proprio fascicolo mediante l’interoperabilità con gli enti certificanti;
  • nelle more della piena integrazione con il sistema SPID, l’accesso al Fvoe avviene mediante credenziali personali username e password e indicazione di una casella di posta elettronica certificata personale.;
  • per operare sul Fvoe, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel manuale utente pubblicato sul portale dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato – Fvoe);
  • l’accesso al Fvoe è consentito esclusivamente al responsabile del procedimento e al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, cosi’ come dichiarato sul sistema SIMOG;
  • in fase di prima applicazione, il Fvoe è utilizzato per l’acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti agli articoli 5 e 6;
  • in via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, con riferimento all’acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel Fvoe, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalità previste dall’art. 40, comma 1, del dpr 445/2000;
  • in via transitoria, fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE.

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