tratto da lapostadelsindaco.it

L’ANAC vara nuove linee guida, ma il problema relativo all’affidamento diretto mediato resta

 31/07/2019
La deliberazione 636/2019 approvata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha dato il via alle nuove linee guida relative agli affidamenti diretti, non però totale chiarezza sulle modalità che i RUP (Responsabili Unici del Procedimento) dovranno usare per effettuare l’affidamento diretti di lavori tra i 40 e i 150mila euro o per le forniture ed i servizi tra 40mila ed il sotto soglia stabilito dalla Comunità Europea, normato all’interno dell’articolo 35 del Codice dei Contratti.
L’attuale documento però sembra limitarsi a sistemare quelle voci che avevano mosso perplessità presso la UE, soprattutto relative alle esclusioni automatiche, di cui si parla nell’art.97, co.8. Il recente Decreto Legge 32/2019, noto come “Sblocca Cantieri” ha sancito che per escludere automaticamente un soggetto sia necessaria una certificazione elaborata dal Responsabile Unico del Procedimento, il quale indichi che l’appalto in questione non contenga interessi transfrontalieri.
Per quanto riguarda la vexata quaestio relativa agli affidamenti diretti “mediati”, l’Anticorruzione non mette mano nella questione, in quanto attualmente sarebbe richiesto un minimo di tre operatori per tutti quei lavori che vanno dai 40 ai 150mila euro e cinque nel caso di servizi e/o forniture. Tale aspetto relativo all’iter, seppure di semplice comprensione non deve essere sottovalutato, specialmente se si analizza soglia interna, i servizi sociali, ad esempio, hanno una soglia di 750mila euro. Basandoci su questa tipologia si ricorre ad un affidamento diretto “mediato” che come differenza principale rispetto all’affidamento diretto ha il confronto dei preventivi, come citato dall’art.36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti, anche se nei casi in cui la cifra si aggiri attorno ai 40mila euro, il RUP può procedere anche senza confronto dei preventivi. Visto quanto contenuto nella Legge di conversione 55/2019(ex D.L 32/2019) si potrebbe infatti pensare che tale iter possa rappresentare una nuova modalità di acquisizione.
Le modifiche introdotte rappresentano in qualche modo il potere di delega al Responsabile Unico del Procedimento, proprio sull’iter da utilizzare al fine di scegliere con quali appaltatori iniziare una competizione valutando i preventivi e le varie proposte tecniche ed economiche. Nonostante per gli appalti relativi a servizi e/o forniture l’iter rimane lo stesso (indagine di mercato o scelta in albo), non è ancora chiaro se il tutto deve essere precedentemente reso noto tramite avviso pubblico.
Tali lacune portano a pensare che il RUP possa scegliere gli operatori unendo l’avviso per manifestare l’interesse a quello per presentare le proposte, come una specie di bando. Tale pratica, viene già adottata oggi nell’iter quotidiano degli Enti.
Si pensa sia giusto analizzare le possibilità messe a disposizione dei Responsabili del Procedimento, in quanto a tali “poteri” dovrà corrispondere una buona dose di trasparenza.
Articolo di Gianluca Galli

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