Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2020, n. 7134
In una impresa sottosta a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 159/2011, è legittimato alla sottoscrizione di un contratto di avvalimento il legale rappresentante della società nominato dall’assemblea dei soci (e non l’amministratore giudiziario), in quanto il sequestro non determina la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona giuridica, la quale rimane in vita e viene semplicemente privata del potere di gestire la sua azienda. Pertanto, l’amministratore giudiziario non può che affiancarsi all’organo amministrativo, cui spetta il compito di preservare la funzionalità della persona giuridica, senza sostituirsi ad esso.
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