Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2020, n. 7134

In una impresa sottosta a sequestro preventivo ai sensi dellart. 41 del d.lgs. 159/2011, è legittimato alla sottoscrizione di un contratto di avvalimento il  legale rappresentante della società nominato dall’assemblea dei soci (e non l’amministratore giudiziario), in quanto il sequestro non determina la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona giuridica, la quale rimane in vita e viene semplicemente privata del potere di gestire la sua azienda. Pertanto, lamministratore giudiziario non può che affiancarsi all’organo amministrativo, cui spetta il compito di preservare la funzionalità della persona giuridica, senza sostituirsi ad esso.

 

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