Questo è quanto successo nel caso oggetto della sentenza della Cassazione n. 43902, depositata ieri.
Protagonista della vicenda è un dipendente pubblico il quale, per poter assistere il padre gravemente malato, chiedeva di poter usufruire del congedo straordinario biennale retribuito, di cui al Dlgs n. 119/2011, previo cambio di residenza anagrafica presso l’abitazione del genitore. Dopo la concessione del beneficio, però, i sopralluoghi effettuati dai Carabinieri e le successive indagini dimostravano che l’uomo dimorava abitualmente in un’altra casa, pur se contigua all’abitazione del padre, e di fatto non gli prestava assistenza specifica ma aiutava sporadicamente una badante che si occupava dei bisogni del genitore.
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