tratto da giurisprudenzappalti.it
La “rotazione” dell’articolo 143 non si applica se per il triennio precedente è stata espletata una procedura aperta.
Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 30/ 10/ 2019, n.2277 .
Scritto da Roberto Donati – 30 Ottobre 2019
La Sentenza del Tar è riferita ad un caso specifico (ossia all’affidamento della gestione dei servizi socio-assistenziali domiciliari ) regolato dagli articoli 140 e seguenti del Codice .
In particolare, trova applicazione nella fattispecie la disposizione di cui all’art. 143 comma 2 lettera d) del d.lgs n. 50/2016[1] che prevede come questi affidamenti “riservati” possano essere aggiudicati purché l’organizzazione non si sia  aggiudicata  un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
Insomma, l’articolo 143 disegna una specifica fattispecie di “rotazione”.
La sentenza in commento è significativa in quanto afferma come, in questo caso specifico, il principio di rotazione dell’articolo 143 comma 2 lettera d) non possa essere invocato se nel triennio precedente l’operatore si è aggiudicato una procedura aperta.
La ricorrente contesta infatti l’ammissione dell’operatore controinteressato, aggiudicatario nel 2016 di procedura aperta per l’affidamento dei medesimi servizi.
Secondo la ricorrente l’ammissione alla gara e la successiva aggiudicazione della stessa al controinteressato si porrebbero in contrasto con la previsione del citato art. 143, comma 2, lettera d), del d.lgs n. 50/2016, in quanto il consorzio, sarebbe stato aggiudicatario “dello stesso identico servizio socio-assistenziale” nei tre anni precedenti
Al riguardo, è sufficiente rilevare che:
– risulta per tabulas …. che la procedura aggiudicata alla controinteressata nel 2016 non era stata indetta con bando ristretto ex art. 143 del Codice dei contratti pubblici, trattandosi invece di procedura aperta, non riservata ai soggetti muniti delle caratteristiche previste dalle lettere a), b) e c) del citato art. 143;
– il requisito previsto dalla lettera d) della norma in parola, pertanto, risulta nella fattispecie rispettato, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, in quanto la stazione appaltante, effettivamente, non ha aggiudicato al controinteressato “un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni”;
– tale soluzione, peraltro, trova conforto anche nella ratio della norma, considerato che, non avendo il controinteressato in precedenza beneficiato di alcuna riserva per ottenere l’affidamento nel 2016, non si ravvisa alcuna ragione per limitare la partecipazione dello stesso consorzio alla procedura di cui è causa.
Insomma, se a monte vi sono state procedure aperte al mercato, il  principio di rotazione dell’articolo 143 comma 2 lettera d) non opera .
[1] Art. 143 comma 2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
  1. a) l’organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;
  2. b) i profitti dell’organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;
  3. c) le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;
  4. d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.
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