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Solo il sindaco rappresenta i comuni nelle liti fiscali?

 17/08/2018 Dirigenza degli Enti Locali
Nel caso sia indetto un processo tributario, solo il sindaco ha il diritto e dovere di rappresentare il comune come parte resistente o ricorrente? Stando a quanto stabilito con la sentenza 2439 dell’11 giugno 2018, la commissione tributaria regionale di Palermo ha stabilito che tranne in presenza di una clausola espressa in previsione di un simile caso e quindi già presente nello statuto dell’ente locale, i dirigenti comunali non possono resistere in giudizio né hanno potere di agire.
Il caso è stato portato all’attenzione dal comune di Sciacca, in cui, stando a quanto stabilito dalla commissione, per espressa previsione statuaria del comune stesso “spetta al sindaco la competenza e l’ autorità a stare in giudizio come attore o come convenuto e quindi anche innanzi alla giurisdizione tributaria”. Questo perché, stando a quanto riportato nel suo statuto comunale “non viene riconosciuta in alcun modo ai dirigenti la facoltà di agire e/o resistere in giudizio”. Definito questo aspetto, la commissione tributaria regionale ha finito per stabilire che “non sussistendo in detto statuto un espresso rinvio per poter legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, solo il sindaco ha l’esclusiva titolarità di detto potere di rappresentanza”.
Già in passato la questione sulla rappresentanza in sede processuale degli enti locali è stata molto dibattuta, fino ad arrivare alla norma regolativa, stabilita per risolvere i dubbi: questo avveniva con l’articolo 3-bis della legge 88/2005, che ha portato delle modifiche all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 546/1992, secondo il quale spetta ai dirigenti dell’ufficio tributi rappresentare l’ente locale nel processo tributario. Nel caso gli enti non avessero questa figura, sarà il titolare di posizione organizzativa a doverlo rappresentare. Quindi se un’amministrazione è sottoposta a ricorso, sarà il dirigente d’ufficio a stare in giudizio, nel caso l’ente sia privo di figura dirigenziale.
I giudici sembrano, nel caso sopracitato, non tenere conto della previsione di legge, secondo cui non è necessario riconoscere la rappresentanza attraverso una norma statuaria. Inoltre, con una regola ad hoc, può essere conferito a funzionari e dirigenti il potere di assistere l’ente in giudizio. Tenendo bene a mente, che l’obbligo dell’assistenza tecnica è imposto solo per le parti private ricorrenti, che siano diverse dalle amministrazioni pubbliche (agenzie fiscali, enti locali) o per le società concessionarie che agiscono per loro conto. Gli onorari per i funzionari che assistono in giudizio saranno comparati a quelli previsti per gli avvocati.
 
Articolo di Massimo Chiappa

Laureato, giornalista pubblicista da oltre 20 anni. Segretario comunale in pensione. Ha svolto l’attività di consulente nel campo degli enti locali, creando e curando prodotti editoriali per la pubblica amministrazione.

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