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I gruppi cambiano nome

Anche se statuto e regolamento tacciono

“È da ritenersi consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti, a seguito dei mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, a dover dettare, in materia, norme statutarie e regolamentari.

Nel caso di specie, il mutamento di denominazione del gruppo consiliare, anche se in assenza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare, sembra rientrare nelle scelte proprie delle formazioni politiche presenti nel consiglio che sono, in genere, da ritenersi ammissibili.”

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