Nella Delibera n. 31 del 22 giugno 2021 della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia, un Sindaco chiede un parere in ordine alla possibilità di acquisire una partecipazione societaria alla luce della disciplina del Dlgs n. 175/2016. In particolare il Sindaco, nel premettere che il Comune in questione è proprietario di un Impianto di teleriscaldamento che serve 25 utenze domestiche private e 3 utenze pubbliche (2 Musei e 1 Asilo) e la cui gestione è attualmente affidata in appalto, rappresenta l’intenzione dell’Ente comunale di acquisire, alla scadenza dell’affidamento, una partecipazione in una Società, già interamente partecipata da altri Enti pubblici, costituita per la gestione della medesima categoria di servizi. Sempre con riferimento alla prospettata acquisizione, il Sindaco precisa che la quota di partecipazione sarebbe corrispondente ad una percentuale inferiore allo 0,25% del Capitale sociale e sarebbe strumentale al successivo affidamento “in house” del “Servizio di teleriscaldamento”. Premesso in sintesi quanto sopra, il Comune chiede se, nella fattispecie, il risultato economico negativo registrato dalla Società partecipanda nell’anno 2019 e probabilmente anche nel 2020 possa costituire fattore ostativo alla prospettata acquisizione ai sensi dell’art. 21 del Dlgs n. 175/2016. Con riferimento alla situazione economica della Società, viene tuttavia rappresentato che la perdita di esercizio sarebbe attribuibile a fattori contingenti e non strutturali quali la congiuntura economica derivante dalla pandemia, nonché un rilevante guasto presso un impianto risolto all’inizio del 2021. Inoltre, secondo quanto comunicato dalla Società, la medesima si aspetta con l’esercizio 2021 di tornare ad un risultato in utile secondo il business plan predisposto.
La Sezione rileva che, alla luce della nuova disciplina di cui al Dlgs. n. 175/2016, ne consegue che, seppure non esplicitato, un ulteriore limite può ritenersi implicito nel sistema: l’acquisto di una partecipazione in perdita strutturale non appare operazione in linea con gli orientamenti normativi e giurisprudenziali in tema di partecipate pubbliche. La Sezione sottolinea che “(…) non sarebbe coerente con i canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa il mantenimento di una partecipazione in una Società in condizione di perdita strutturale”. In definitiva, proprio dagli oneri di motivazione analitica sulla sostenibilità economica che può desumersi “l’incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi, Principio rafforzato alla luce dell’introduzione dei divieti di finanziamento, da parte dell’art. 6, comma 19, del Dl. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, ed oggi dell’art. 14, comma 5, del Testo unico, che, precludendo il sovvenzionamento di Società in perdita strutturale, impone, a monte, una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione”. In conclusione, è l’Ente Locale che dovrà verificare che dalla partecipazione non risulti un depauperamento del Patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’Ente ha rispetto ai fini istituzionali e a quelli che l’Ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio essenziale pubblico.
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