Print Friendly, PDF & Email

Partecipazione alla conferenza dei capigruppo: nessun gettone di presenza

A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 30/5/2019)
“La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con deliberazione n. 107 del 27 marzo 2019, è tornata ad occuparsi della possibilità per gli Enti locali di corrispondere il gettone di presenza per la partecipazione alla conferenza dei capigruppo, ribadendo la risposta negativa sulla base di argomentazioni consolidate.

In particolare, la Corte dei conti lombarda, ha fatto presente che la possibilità di assimilare, ai fini del riconoscimento di un emolumento, le conferenze dei presidenti dei gruppi consiliari alle commissioni consiliari permanenti è stata ripetutamente negata da molteplici pronunce delle Sezioni di controllo della Corte dei conti, valorizzando sia le differenze di tali organi sia soggettive, derivanti dalla diversa composizione, che quelle funzionali.”

*************************************

sul medesimo argomento

28/05/2019 – Vietato corrispondere i gettoni di presenza ai componenti della Conferenza dei capigruppo

 

*************************************

SEGUE Corte dei conti, Sezione Lombardia, deliberazione n. 107 del 27 marzo 2019

 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa                                         Presidente

dott. Marcello Degni                                              Consigliere

dott. Giampiero Maria Gallo                                Consigliere

dott. Mauro Bonaretti                                            Consigliere

dott. Luigi Burti                                                      Consigliere

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro                          I Referendario

dott.ssa Alessandra Cucuzza                                Referendario (relatore)

dott. Ottavio Caleo                                                 Referendario

dott.ssa Marinella Colucci                                     Referendario

 

nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, in particolare l’articolo 7, comma 8;

vista la nota acquisita al protocollo di questa Sezione al n. 172 del giorno 8 gennaio 2019, con cui il Sindaco del Comune di Milano ha chiesto un parere;

vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

udito il relatore, dott.ssa Alessandra Cucuzza.

PREMESSA

Il Sindaco del Comune di Milano, nella propria richiesta di parere, ha riferito che sulla base di una sistematica interpretazione del regolamento, risalente al 2016, dei Municipi della Città di Milano, con particolare riferimento agli articoli 23, 44 e 48, tutti i municipi hanno costantemente erogato il gettone di presenza ai presidenti dei gruppi consiliari per la partecipazione alla conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari fino a quando il consiglio comunale ha abrogato l’art. 48 co. 8 del regolamento dei municipi, che prevedeva espressamente l’assimilazione della predetta conferenza alle commissioni consiliari permanenti. Il Sindaco ha, pertanto, formulato i seguenti quesiti:

  • se possa considerarsi ripetibile una somma corrisposta a titolo di gettone di presenza per la partecipazione alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari municipali, quando tale somma è stata riconosciuta all’interessato nel periodo di vigenza di una norma regolamentare dell’Ente legittimamente approvata dall’Organo istituzionale competente – previa acquisizione di pareri di legittimità e regolarità contabile – anche se poi successivamente abrogata;

  • se la somma corrisposta a titolo di gettone di presenza possa, comunque, considerarsi ripetibile, laddove l’interessato l’abbia percepita con buona fede titolata e a fronte dell’effettivo svolgimento delle funzioni che, secondo l’interpretazione della norma regolamentare, avrebbero dato diritto all’emolumento.

AMMISSIBILITA’

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall’art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre dunque valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo all’atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, evidenziando i soggetti legittimati alla richiesta e l’ambito oggettivo della funzione.

Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proviene dal Sindaco del Comune di Milano che, in quanto rappresentante dell’ente locale ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L., è l’organo istituzionalmente legittimato a richiederlo.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere si configura ammissibile limitatamente ai profili, di ordine generale ed astratto, inerenti all’interpretazione della normativa in tema di contabilità pubblica. Si rammenta in proposito che le Sezioni riunte nella deliberazione n. 54 del 2010 hanno delineato l’ambito oggettivo dell’attività di controllo, alla luce della successiva evoluzione normativa, identificando una nozione “dinamica” di contabilità pubblica in grado di comprendere non solo la gestione del bilancio, ma anche la sana gestione finanziaria degli enti e gli equilibri di bilancio.

L’attività consultiva, inoltre, come ribadito anche in numerose delibere di questa Sezione (ex multis deliberazione n. 309/2018/PAR; n. 108/2018/PAR; n. 99/2017/PAR; n. 12/2017/PAR), non può riguardare la valutazione di casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che i quesiti in oggetto, da ricondursi a generalità ed astrattezza, possano inquadrarsi nell’alveo della contabilità pubblica limitatamente agli aspetti afferenti all’interpretazione della normativa volta al contenimento della spesa pubblica per l’erogazione di gettoni di presenza ed indennità di funzione agli amministratori locali, mentre esula dalla funzione consultiva ogni ulteriore valutazione sulle scelte concrete che l’ente, nel quadro della normativa delineata, è chiamato a svolgere nell’esercizio della propria discrezionalità e sotto la propria responsabilità.

Per tali ragioni, quanto al primo quesito, la Sezione si limiterà ad affrontare la questione, generale ed astratta, della conformità al dettato normativo dell’assimilazione della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari alle commissioni consiliari permanenti e ciò, in modo particolare, ai fini del riconoscimento di emolumenti economici. La Corte dei conti, infatti, nell’ambito della propria funzione consultiva, non si ingerisce nelle scelte gestionali dell’amministrazione, né tanto meno fornisce, con riferimento a fattispecie concrete, indicazioni operative che, laddove richieste dall’amministrazione, appaiono dirette ad ottenere l’avallo preventivo della magistratura contabile su un atto gestionale concreto, suscettibile, peraltro, di diventare oggetto di cognizione di altra autorità giudiziaria o della stessa Corte sotto profili di responsabilità erariale.

 Per le stesse ragioni esula dalla funzione consultiva della Corte dei conti e deve, pertanto, integralmente dichiararsi inammissibile il secondo quesito, con il quale il Comune chiede alla Sezione di valutare l’incidenza che l’eventuale buona fede del percipiente o l’effettivo svolgimento delle prestazioni possano produrre sulla ripetibilità delle somme illegittimamente corrisposte. Tale richiesta, infatti, oltre a vertere su una fattispecie concreta e, dunque, a poter interferire con le funzioni giurisdizionali di altra autorità giudiziaria o della stessa Corte dei conti, risulta estranea alla materia della contabilità pubblica, riguardando una questione di natura prettamente civilistica.

MERITO

Il Testo unico degli enti locali, nel disciplinare lo status degli amministratori locali, prevede, per quel che rileva ai fini dell’esame del quesito proposto, che i consiglieri comunali abbiano diritto ad un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (art. 82 co. 2), mentre all’art. 83, comma 2, sotto la rubrica “divieto di cumulo”, esclude che gli amministratori locali possano percepire compensi “per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche”.

Le disposizioni richiamate, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza contabile, “esprimono (insieme al comma 7 dell’art. 82) un principio di onnicomprensività dei compensi percepiti dagli amministratori degli enti locali e la conseguente tassatività dei casi in cui matura in capo ai consiglieri comunali il diritto a percepire il gettone di presenza” (da ultimo ex multis Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 80/2018/PAR).

In particolare la possibilità di assimilare, ai fini del riconoscimento di un emolumento, le conferenze dei presidenti dei gruppi consiliari alle commissioni consiliari permanenti è stata ripetutamente negata da molteplici pronunce delle Sezioni di controllo della Corte dei conti (Sezione di controllo Friuli Venezia Giulia n. 36/2018/PAR; Sezione di controllo Puglia n. 24/2017/PAR, Sezione di controllo Umbria n. 11/2017/PAR), valorizzando sia le differenze soggettive, derivanti dalla diversa composizione, che quelle funzionali (la conferenza dei capigruppo, infatti, ha funzioni programmatorie e organizzatorie dei lavori del consiglio, mentre le commissioni consiliari hanno funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta finalizzate alla preparazione dell’attività del consiglio).

In senso analogo questa Sezione si era già specificamente pronunciata nel 2010, escludendo che ai componenti della conferenza dei capigruppo potesse essere dovuto “il gettone di presenza dal momento che tale organo, per l’assetto organizzativo, la finalità e la natura delle funzioni esercitate, non può essere assimilato alle commissioni consiliari permanenti cui si riferisce l’art. 82, comma 2, citato, e rientra, pertanto, nel “novero” delle altre commissioni alle quali si applica il divieto di cumulo dei compensi” (Sezione di controllo Lombardia n. 592/2010/PAR ed in senso analogo n. 725/2010/PAR). Ancora nel 2012 la Sezione Lombardia aveva escluso nettamente che, nell’attuale quadro normativo, l’art. 82, comma secondo, del TUEL potesse essere “suscettibile di interpretazione estensiva fino a ricomprendervi la conferenza dei capigruppo” (Sezione di controllo Lombardia n. 48/2012/PAR).

Ritiene, dunque, il collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dalla linea interpretativa affermata costantemente e uniformemente dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo, secondo cui non è consentita la corresponsione di gettoni di presenza per i Presidenti e i componenti dei Gruppi consiliari che partecipino alla Conferenza dei capigruppo e secondo cui tale divieto discende direttamente dalla legge e non risulta derogabile dalla normativa regolamentare.

In quest’ultimo senso si è condivisibilmente pronunciata la Sezione del Friuli Venezia Giulia, che ha ribadito come gli elementi di netta differenziazione tra conferenza dei capigruppo e commissioni permanenti trovano fondamento diretto nella legge e “pertanto non potrebbero essere superati in sede regolamentare, potendosi dubitare della legittimità di un atto comunale che ciò prevedesse, specie se foriero del riconoscimento di compensi economici dipendenti dalla partecipazione, con le legali conseguenze sotto il profilo della responsabilità amministrativa” (Sezione di controllo Friuli Venezia Giulia n. 36/2018/PAR).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, rende il parere nei termini suindicati.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 26 marzo 2019.

           Il Relatore                                                                              Il Presidente

(dott.ssa Alessandra Cucuzza            )                                         (dott.ssa Simonetta Rosa)

 

 

Depositata in Segreteria il

27 MARZO 2019

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

(dott. Aldo Rosso)

Torna in alto