Urbanistica. Divergenza tra quanto indicato nella cartellonistica di cantiere e quanto effettivamente realizzato
Il legislatore si preoccupa di sanzionare le ipotesi di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto dall’art. 31 del d.p.r. 380/2001; ma alcuna rilevanza è accordata alla ipotesi della divergenza tra quanto indicato nella cartellonistica di cantiere e quanto effettivamente realizzato dalla ditta che si incarica di eseguire lavori edilizi.
Pubblicato il 30/04/2019
N. 00609/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01267/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2018, proposto da
Veronica De Michele, Renato De Michele, rappresentati e difesi dall’avvocato Veronica De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Posillipo, 394;
contro
Comune di Panni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Marseglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rosa Maria Scalone in Bari, via Adige, 45;
Comune di Foggia – Ufficio del Genio Civile non costituito in giudizio;
Amacon Immobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Matteo Frenguelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Cesarei n. 4;
-per l’annullamento, previa sospensione
-dell’atto prot. n. 0002879 dell’8 agosto 2018 con cui il Comune di Panni, Settore Tecnico, Servizio Lavori Pubblici, ha dichiarato la conformità dei lavori eseguiti sull’immobile sito in Panni al C.so Umberto I, 20-22 al Permesso di Costruire 3/2015 e successive integrazioni prot. n. 1302 del 09.04.2018;
-della domanda di permesso di costruire n. 796 del 20 marzo 2015 nella duplice parte in cui chiede surrettiziamente la concessione ad effettuare un “Intervento di ristrutturazione ex art. 10 D.P.R. n. 380/2001 che prevede l’abbattimento del piano di copertura e rifacimento dello stesso, modifica delle partizioni interne” e non realizza quanto ivi richiesto, e allorquando, all’Allegato A, paragrafi 4 e 5, dichiara che “l’immobile oggetto dei lavori non è assoggettato a nessun vincolo di tutela storico, artistico, archeologico, monumentale ai sensi del D. lgs. n. 42/04, né con riferimento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio”;
– del permesso di costruire n. 3/2015 e successiva integrazione prot. n. 1302 del 9 aprile 2018 rilasciato illegittimamente e sulla base della falsa rappresentazione operata nella precedente domanda; nonché di ogni altro atto a questi premesso, connesso e/o conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Panni e della Amacon Immobiliare S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti assumono di essere proprietari, rispettivamente, di una quota pari ad un terzo di un immobile sito nel centro storico di Panni, al vico Rainone, 2, e di un immobile contiguo, ubicato al civico 4 della stessa via.
Lamentano l’effettuazione di lavori edilizi interessanti un immobile storico posto a distanza di non più di dieci metri dalle loro proprietà, attraverso i quali la ditta Amacon Immobiliare s.r.l. avrebbe, sotto le mentite spoglie di una operazione di manutenzione straordinaria – così qualificati i lavori a mezzo di cartello esposto sul cantiere – realizzato, in realtà, un vero e proprio intervento di ristrutturazione edilizia comportante la modifica della volumetria e dei prospetti esistenti….la parziale modifica dei prospetti esistenti attraverso una serie di interventi volti all’apertura e alla chiusura di finestre e balconi, tanto emergendo dalla Relazione tecnica allegata alla domanda di permesso di costruire n.3/2015, al paragrafo “previsioni di progetto”.
Detti lavori, comportanti la “…sopraelevazione di nuova pesante volumetria…” sarebbero stati realizzati, in sintesi, in spregio ai vincoli storico monumentali che interessano la porzione più elevata del paese ma che sarebbero stati ignorati dalla ditta costruttrice; e, altresì, trascurando la necessità imposta dal PRG di procedere ad interventi migliorativi dal punto di vista sismico.
Emergendo quindi una situazione di non conformità dei lavori realizzati a quanto assentito dall’Amministrazione comunale, i ricorrenti hanno assunto la presente iniziativa giurisdizionale per ottenere l’annullamento di tutti gli atti edilizi emanati dall’ente civico intimato.
Con unico gruppo di censure, i deducenti lamentano:
Violazione e falsa applicazione del Testo Unico dell’Edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con particolare riguardo agli artt. 3 e 10 recanti le Definizioni degli interventi edilizi e la disciplina degli Interventi subordinati a permesso di costruire;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del DPR n. 380/2001 con specifico riferimento ai presupposti necessari per il rilascio del permesso di costruire;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del T.U. dell’Edilizia in tema di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, nonché
accertamento di conformità.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 143 e 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio rispettivamente disciplinanti l’individuazione dei beni paesaggistici, l’elaborazione del relativo piano di contenimento e il controllo e la gestione dei beni soggetti a tutela.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e ss. del T.U. dell’Edilizia in tema di edilizia sismica, in combinato disposto con gli artt. 17 e 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 recante la disciplina in materia costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; nonché del D.M. 14 gennaio 2008 con cui sono state approvate le nuove norme tecniche per costruzioni in zone sismiche. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 recante l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
Eccesso di potere sotto il duplice profilo della contraddittorietà dei provvedimenti adottati e della illogicità manifesta. Difetto assoluto di istruttoria. Contraddittorietà delle premesse alla motivazione degli atti assunti. Sviamento.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Panni, sia la ditta Amacon s.r.l. per resistere al ricorso del quale hanno chiesto che il Tar dichiari l’inammissibilità a vario titolo, o la infondatezza nel merito.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 30 gennaio 2019.
DIRITTO
L’infondatezza del ricorso nel merito esime il Collegio dalla disamina delle eccezioni sollevate in rito dalla difesa dell’Amministrazione comunale di Panni.
Ed invero, con il primo motivo di gravame, i ricorrenti lamentano una divergenza tra i lavori indicati sulla cartellonistica obbligatoria, impiantata sui ponteggi del cantiere, asseritamente consistenti in “interventi di manutenzione straordinaria”, che sono disciplinati dall’art. 3 del D.p.r. 380/2001 e i lavori indicati nella domanda di permesso di costruire del marzo del 2015 che, “pur menzionando esclusivamente l’abbattimento e il rifacimento del solaio, in verità vengono chiesti al più ampio titolo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 10, T.U. dell’Edilizia”
Questa divergenza consentirebbe di apprezzare l’illegittimità consumata nel caso di specie, in quanto, come si è già notato nella esposizione in fatto, lavori di ristrutturazione edilizia sono stati contrabbandati per opere di manutenzione straordinaria “al fine di trarre in inganno la popolazione ed evitare approfondimenti e attenzione sgradita su interventi in zona tutelata in forza di legge e di PRG, pertanto vincolata, cionondimeno ad elevato rischio sismico” (così a pag. 9 del ricorso).
Il motivo è infondato.
La domanda di permesso di costruire che la ditta Amacon Immobiliare s.r.l. ha presentato al Comune di Panni, e che ha assunto n. prot. 2015/0000796 I del 20 marzo 2015 risulta formulata ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. 380/2001.
Più in dettaglio, con essa è stato chiesto il rilascio del permesso di costruire per “interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso (art. 10 lett. c) d. P.r. n. 380/2001” (vedi domanda di permesso di costruire in atti).
E’ chiaro quindi che la ditta costruttrice ha manifestato la sua volontà di realizzare una ben specifica tipologia di opere edilizie, riconducibili al paradigma normativo di cui all’art. 10 del D. p.r. 380/2001, norma che disciplina la categoria della ristrutturazione edilizia, peraltro compiutamente descritta nella relazione tecnica allegata alla domanda, a cura del direttore dei lavori.
Nella relazione tecnica in questione, dopo la specificazione che “Il progetto prevede un intervento di ristrutturazione edilizia che comporta la modifica della volumetria e dei prospetti esistenti”, è contenuta la precisazione che “l’intervento prevede l’abbattimento del solaio di copertura, a falde in latero cemento, la ricostruzione dello stesso mediante una copertura in legno con abbaini, con elevate capacità coibentanti, allo scopo di ridurre le attuali dispersioni termine e perdite energetiche. La parziale modifica dei prospetti esistenti, attraverso una serie di interventi volti all’apertura e chiusura di finestre e balconi…”
A sua volta, il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Panni è relativo a “Ristrutturazione edilizia art. 10 d. p.r. 380/2001 – Abbattimento del Piano di Copertura e rifacimento dello stesso e modifica partizioni interne” ed è coerente non solo alla domanda del 2015, ma anche alla specifica istanza inoltrata in data 8 aprile 2018 dal direttore dei lavori Architetto Cioffi al Comune.
Ed ancora, deve dirsi che con nota dell’8 agosto 2018, il competente Settore comunale ha rilasciato accertamento di conformità urbanistica dei lavori ispezionati in sede di sopralluogo al permesso di costruire 3/2015 e successive integrazioni dell’8 aprile 2018.
Il Collegio è quindi dell’avviso che, contrariamente alla prospettazione dei ricorrenti, vi sia una perdurante coerenza tra quanto richiesto, quanto assentito e quanto verificato dall’Amministrazione comunale in relazione ai lavori interessanti il fabbricato posto in prossimità delle abitazioni dei deducenti.
Né può rilevare, ai fini della denunciata divergenza, la mera indicazione riportata sulla cartellonistica di cantiere, posto che unica divergenza di rilievo è quella tra quanto assentito dall’Amministrazione comunale in sede di rilascio di un titolo edilizio, e quanto concretamente realizzato dal richiedente.
Ed infatti, com’è noto, il legislatore si preoccupa di sanzionare le ipotesi di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto dall’art. 31 del d.p.r. 380/2001; ma alcuna rilevanza è accordata alla ipotesi della divergenza tra quanto indicato nella cartellonistica di cantiere e quanto effettivamente realizzato dalla ditta che si incarica di eseguire lavori edilizi.
Anche il motivo di ricorso prospettato sub violazione dell’art. 12 del d.p.r. 380/2001 si rivela non fondato.
I ricorrenti, dopo aver rammentato che il permesso di costruire è rilasciato, secondo la norma sopra citata, sul presupposto della conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici nonché dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico edilizia vigente, deducono che quando gli interventi in corso di realizzazione sono tali “da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici” è data facoltà al sindaco o al presidente della giunta regionale di ordinare la sospensione degli interventi o, addirittura, di ingiungere la integrale demolizione per il caso di esecuzione di un edificio completamente differente dal primo, quale intervento di nuova costruzione.
Anche questa doglianza non coglie nel segno.
In primo luogo deve dirsi che non si è al cospetto di un edificio completamente diverso da quello preesistente, come risulta anche dalla visione delle fotografie versate in atti; in secondo luogo, non è fornita prova alcuna circa il fatto che l’esecuzione dei lavori denunciati comprometta o comporti una maggiore onerosità nell’attuazione degli strumenti urbanistici.
Quanto alla lamentata violazione degli artt. 31 e 36 del d. p.r. 380/2001, e cioè alla realizzazione di un intervento eseguito in totale difformità dal permesso di costruire, si osserva che la conclusione dei ricorrenti è viziata da travisamento dei fatti.
Posto che l’intervento richiesto, assentito e eseguito è una ristrutturazione edilizia avente le caratteristiche descritte dalla relazione tecnica del direttore dei lavori Cioffi, e cioè l’abbattimento del piano di copertura e rifacimento dello stesso con modifica delle partizioni interne, le opere che parte ricorrente afferma essere state eseguite in difformità dal permesso di costruire sono invece analiticamente descritte nella relazione allegata alla domanda di titolo edilizio e sono state poi coerentemente eseguite dalla controinteressata.
I ricorrenti affermano, sul punto, che “è stato eretto un muro perimetrale lungo tutto il lastrico di copertura dell’immobile interessato che, partendo proprio dal manufatto preesistente, ne chiude l’intera cubatura per tutta l’ampiezza del solaio. Su questo muro sono, poi, comparse finestre, balconi e, con ottima visuale dalla via Castello a Levante, anche un comignolo per la realizzazione di un camino interno”.
Ma il Collegio non può che rimarcare la coerenza delle opere realizzate con quanto descritto nella succitata relazione tecnica.
Gli interventi edilizi sono stati, infatti, elencati nel modo seguente: “ ristrutturazione edilizia che comporta la modifica della volumetria e dei prospetti esistenti…l’abbattimento del solaio di coperturaa falde di latero cemento; la ricostruzione dello stesso mediante copertura in legno…La parziale modifica dei prospetti esistenti, attraverso una serie di interventi volti all’apertura e alla chiusura di finestre e balconi…e, oltre …La struttura del solaio di copertura sarà appoggiata sulla muratura portante alla quale si deciderà in fase di verifica strutturale se realizzare o meno un cordolo perimetrale in c.a. (cordolo poi realizzato a fini antisismici).
Non c’è materia dunque per la lamentata totale difformità di quanto realizzato dalla ditta costruttrice rispetto al titolo edilizio rilasciato dall’amministrazione comunale posto che le opere rispecchiano l’intento di procedere a mera ristrutturazione edilizia di parte di un fabbricato, e non già a nuova costruzione, come assumono i ricorrenti nella loro impostazione difensiva.
Anche la censura – la quarta – relativa alla sostanziale elusione della normativa in materia di vincoli paesaggistici da parte della ditta Amacon, che avrebbe spuntato la casella “Immobile non assoggettato a tali vincoli e tutele”, salvo poi fare riferimento all’art. 26 delle NTA del PRG di Panni che disciplina la zona A, al fine di non munirsi di autorizzazione paesaggistica, non è degna di miglior sorte a parere del Collegio.
La difesa della ditta Amacon ha sufficientemente spiegato che la domanda di rilascio di permesso di costruire è stata redatta su modulo predisposto dal Comune di Panni, nel cui ambito la dichiarazione relativa alla destinazione urbanistica del sito interessato dall’intervento è stata nettamente distinta da quella relativa al vincolo di tutela storico, artistico, archeologico, monumentale ai sensi del d.lgs. 42/2004.
E, mentre la prima dichiarazione è stata compilata con indicazione perspicua della zona omogenea A secondo il vigente strumento urbanistico generale, la seconda, altrettanto chiaramente, indica la mancanza di vincoli di tutela storica, artistica, archeologica e monumentale.
Che però la ditta Amacon non abbia fatto ricorso ad un espediente per sottrarsi all’obbligo di richiedere una preventiva autorizzazione paesaggistica risulta evidente non solo avuto riguardo alla struttura del modulo impiegato per fare domanda di permesso di costruire, ma anche se si esamina la finale dichiarazione di impegno del progettista e direttore dei lavori.
Quest’ultimo professionista si impegna, infatti, “al pieno rispetto delle vigenti norme in materia di urbanistica ed edilizia, igiene e sicurezza ed in particolare modo, qualora ne ricorressero le circostanze: delle NTA del vigente PRG; del vigente Piano di recupero del Centro Storico; del PUTT/P; del PAI…ecc.”
La circostanza non assume carattere neutro, ma implica l’assoggettamento dei lavori alla doverosa conformità alla sussistenza eventuale di vincoli di carattere paesaggistico ai quali si rinvia senz’altro nella domanda di permesso di costruire.
E, d’altra parte, è condivisibile l’assunto secondo il quale la collocazione di un immobile nel centro storico cittadino, non ne implica automaticamente una tutela vincolistica di tipo culturale.
La giurisprudenza amministrativa è infatti concorde nell’affermare che il valore culturale del centro storico non deriva dal suo essere collocato in zona A e, dunque, da una indicazione urbanistica della zona richiedendo, invece, l’attivazione dei procedimenti previsti dal codice Urbani per innalzare a dignità di bene culturale un qualunque sito presente in ambito cittadino.
E’ pure destituito di fondamento il motivo inerente la violazione della normativa antisismica, in particolare, gli artt. 83 e 84 del d. p.r. 380/2001, che sarebbe stata consumata dalla ditta Amacon la quale, in considerazione della gravosità delle opere realizzate in termini di cubatura e di impiantistica di nuova realizzazione, avrebbe conseguito un’autorizzazione rilasciata sulla base di un convincimento erroneo circa la reale portata degli interventi.
Si osserva, sul punto, che anche questa censura prende le mosse dalla convinzione errata che i lavori posti in essere dalla contro interessata siano consistiti nella sopraelevazione di ben due piani rispetto all’edificio preesistente, in luogo di una demolizione e ricostruzione del tetto senza piani in aggiunta.
Anche la relazione di calcolo allegata alla domanda di rilascio dell’autorizzazione sismica depone nel senso ora indicato.
Nel documento in esame, si parla di “Demolizione delle quinte murarie esistenti al secondo impalcato e sostituzione con pareti in laterizio portante per zone sismiche più leggere tipo Poroton; demolizione della preesistente copertura pesante in cemento armato (sp.25 cm) con altra in legno lamellare più leggera non a falde , ma piana; chiusura/apertura di alcuni vani sulla facciata di Via Castello a Levante con posa in opera di idonei telai in acciaio di rinforzo; risarcitura delle lesioni non passanti in alcune pareti laddove necessario; incamiciatura in acciaio con angolari e calastrelli del pilastro murario di una delle stanze al piano terra; chiusura di nicchie o altri vuoti”.
La stessa autorizzazione sismica è stata rilasciata alla stregua di “Autorizzazione relativa ai lavori di modifica della copertura di un fabbricato per civile abitazione sito in Via Castello a Levante 24 del Comune di Panni”, con chiara evidenziazione della reale natura dell’intervento, e senza traccia alcuna di lavori di sopraelevazione.
Infine, deve dirsi che la censura concernente la effettuazione di un semplice riscontro di conformità tra le opere realizzate e prese in visione a quelle oggetto di domanda prima e di permesso di costruire poi non è fondata.
Anche in questo caso, la tesi dei ricorrenti muove dal presupposto, che si è visto essere frutto di erroneo convincimento circa la natura dell’intervento, che sia stata realizzata una nuova costruzione.
Pare al Collegio potersi richiamare alla totalità delle argomentazioni fin qui spese per negare rilievo anche a tale ultima censura.
Il ricorso è conclusivamente respinto.
Le spese processuali possono essere compensate, tenuto conto della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Dibello, Presidente FF, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
Rosaria Palma, Referendario
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