30/05/2019 – Modalità di finanziamento delle posizioni organizzative

Liguria, del. n. 56 – Modalità di finanziamento delle posizioni organizzative

Pubblicato il 29 maggio 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dal limite del trattamento accessorio previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, le risorse destinate all’istituzione di una posizione organizzativa, finanziata con i fondi regionali destinati al distretto sociale.
I magistrati contabili della Liguria con la deliberazione 56/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 maggio, hanno ribadito che la provenienza delle risorse dal Fondo politiche sociali non consente di escludere gli oneri per le posizioni organizzative dal limite del trattamento economico accessorio.
Ciò in quanto non sussistono le diverse condizioni previste dalla giurisprudenza per l’esclusione delle spese dal tetto del trattamento accessorio, ossia il duplice requisito dell’assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale e della finalizzazione delle risorse all’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni ulteriori ed aggiuntive rispetto all’attività istituzionale di competenza.
I comuni, infatti, sono titolari di funzioni amministrative, di pianificazione, gestione ed erogazioni delle prestazioni, sia pure in forma associata mediante il distretto Sociosanitario con un comune capofila delegato alla gestione (artt. 5 e 6 e 10 l.r. 12/2006).
I comuni, inoltre, concorrono, unitamente al Fondo Regionale per le politiche sociali, al finanziamento delle attività del distretto (art. 10, comma 9, e art.  55).

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