L’ufficio tributi comunale intende attivarsi per la regolamentazione della “disciplina agevolata” in base all’ultimo decreto “Crescita”. Quali sono i margini di intervento ed i contenuti principali della normativa?

a cura di Simone Chiarelli
Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto “Decreto crescita” contiene all’art. 15 la disciplina della definizione agevolata delle entrate degli enti locali, cioè delle entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati comunque negli anni dal 2000 al 2017 (dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione).
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (1 maggio 2019), in presenza di questi presupposti, i Comuni possono stabilire l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate dandone notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale disciplinando:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
Si tratta di una disposizione che ha voluto introdurre un principio di uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata utilizzata la procedura dell’ingiunzione di pagamento. Restano tuttavia ferme le eccezioni previste dai commi 16 e 17 dell’art. 3D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 per cui:
– sono esclusi i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16Reg. (CE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
– per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6L. 24 novembre 1981, n. 689.

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