tratto da Italia Oggi - 29 Maggio 2019

L’assenza non deve illudere  

di GIOVAMBATTISTA PALUMBO – Italia Oggi – 29 Maggio 2019
Non aver emesso alcun provvedimento impositivo per gli anni pregressi non può ingenerare alcun legittimo affidamento. Così la Cassazione, con ordinanza 8548 del 27/03/2019. Una Fondazione aveva impugnato gli avvisi di accertamento con cui il comune aveva ripreso ad imposizione l’ Ici, a suo avviso dovuta per i periodi d’ imposta dal 2006 al 2011, con relative sanzioni. La Ctp accoglieva il ricorso con sentenza confermata anche dalla Ctr, sul rilievo che l’ avviso non indicava le ragioni del mancato riconoscimento dell’ esenzione, che, per i 19 anni pregressi, era stata riconosciuta.
Inoltre, aggiungeva la Ctr, il comune era venuto meno all’ obbligo di richiedere informazioni al contribuente prima di emettere l’ atto impositivo, laddove il principio dell’ affidamento, fondato sul fatto che per 19 anni l’ amministrazione non aveva richiesto l’ imposta, determinava che quest’ ultima avrebbe potuto essere richiesta solo per il futuro. Il comune proponeva ricorso per cassazione, affermando di avere motivato gli atti, allegando e dimostrando i fatti integrativi del presupposto d’ imposta e redigendo un’ adeguata motivazione.
Secondo la Corte tale censura era fondata. In tema di Ici gli avvisi devono infatti essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, non dovendo essere indicate anche le ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, essendo onere del contribuente provare l’ eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’ imposta. Fondata anche l’ altra censura sollevata dal comune in riferimento alla violazione dell’ art. 10, co. 2, legge 212/2000, laddove la Ctr aveva qualificato l’ inerzia impositiva dell’ ente come indicazione a cui adeguare il proprio comportamento, riscontrando una «aspettativa legittima» in capo al contribuente nel caso in cui l’ amministrazione ritenga tassabili fattispecie che, in precedenza, aveva considerato non soggette ad imposta.
La Corte evidenzia che il principio di buona amministrazione impone sempre, nei limiti della decadenza, di richiedere l’ imposta, laddove, peraltro, il legittimo affidamento avrebbe potuto, semmai, valere ai fini delle sanzioni e non certo per le imposte.

Nessun tag inserito.

Torna in alto