30/04/2020 – Le spese per la dismissione degli arredi scolastici se acquistati dal comune gravano sul relativo bilancio perché parte del patrimonio mobiliare

Le spese per la dismissione degli arredi scolastici se acquistati dal comune gravano sul relativo bilancio perché parte del patrimonio mobiliare
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
 
Con il parere che si presenta, la Corte dei conti-Puglia, giusta delibera 26 marzo 2020, n. 28, risponde al quesito di un Sindaco, formulato ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, diretto a conoscere se la spesa necessaria per sostenere l’onere dello smaltimento di arredi scolastici non più utilizzabili delle scuole di I° grado debba gravare sul bilancio comunale, richiamando normativa al riguardo e giurisprudenza intervenuta sul riparto spese tra enti locali e amministrazione scolastica.
L’adita Corte, nel merito, richiama la normativa al riguardo:
il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», che:
– all’art. 85, comma 3, prevede che «La materia dell’edilizia scolastica nella scuola elementare e media comprende altresì gli oneri per l’arredamento e per le attrezzature»;
– al successivo art. 159 dispone che «1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’art. 139. 2. Sono inoltre a carico dei comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria»;
– l’art. 3, comma 2, L. 11 gennaio 1996 n. 23, recante «Norme per l’edilizia scolastica», il quale prevede che per gli interventi di realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie, «…provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento …»;
il codice civile, e in particolare:
– l’art. 826, rubricato «Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni», che al comma 3 statuisce che: «Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio»;
– il comma 2 dell’art. 828, ove si precisa che: «I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano»;
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che agli artt. 229230 e 233 contiene una disciplina sul patrimonio degli enti locali e indicazioni sugli inventari, con rinvio al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ai relativi principi contabili;
– il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107», il cui art. 31, comma 4, prevede che: «I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni scolastiche, sono iscritti in appositi e separati inventari, con l’indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti», ed il successivo art. 34 riferito a «Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili» prevede, al comma 3, che «Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti».
In relazione al breve excursus normativo descritto, premettendo che gli arredi scolastici acquistati ai sensi della richiamata disciplina entrano a far parte del patrimonio comunale quali beni mobili di natura indisponibile per la loro destinazione al servizio scolastico pubblico, il magistrato contabile conclude affermando che:
– l’ente locale proprietario debba curare anche la fase della loro dismissione e, in assenza di diversa disciplina regolamentare, procedere alla loro cessione, acquisendo gli eventuali ricavi, o al successivo smaltimento, sostenendone i relativi oneri.
– la scuola, invece, provvederà per i propri beni in conformità con quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 129/2018.

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