29/10/2015 – ferie e festività del segretario comunale, i chiarimenti dell’ARAN

28-10-2015 FERIE E FESTIVITA’ DEL SEGRETARIO COMUNALE, I CHIARIMENTI DELL’ARAN

 

L’ Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha emesso un orientamento applicativo in merito a due quesiti inerenti le ferie e festività del segretario comunale. Il primo, in particolare, richiede:

Il segretario generale è stato collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età e l’ente dovrebbe procedere alla liquidazione di un numero consistente di giorni di ferie non fruiti nel corso del triennio 2007-2009. E’ possibile procedere alla monetizzazione di tali giorni di ferie. Tenuto conto che le stesse non sono state godute nel corso degli anni per ragioni di servizio e che il mancato godimento non è in alcun modo imputabile alla volontà del segretario ma ad eventi oggettivi di carattere impeditivo?

L’Aran per rispondere a tale problematica, ha riportato la disposizione relativa all’art. 20, comma 11, del CCNL dei segretari comunali e provinciali, secondo cui le ferie maturate con riferimento ad un determinato anno, non fruite dal segretario per indifferibili esigenze di servizio, devono essere godute dal dirigente entro il primo semestre dell’anno successivo, mentre, solo nel caso di esigenze assolutamente indifferibili di servizio o personali, tale fruizione può essere ulteriormente differita alla fine dell’anno successivo. In particolare, la sussistenza di esigenze di servizio aventi tali caratteristiche deve essere formalmente ed espressamente comprovata dal datore di lavoro. In tal senso, l’Agenzia ha fatto presente che una eventuale comunicazione in materia da parte del datore di lavoro comporta una precisa assunzione di responsabilità da parte dello stesso in ordine non solo alla sussistenza delle esigenze ma anche alla natura di indifferibilità dello stesso. In linea generale, comunque, su tale aspetto che attiene a profili organizzativi e gestionali, l’Aran ha ricordato di fare riferimento alle decisioni assunte autonomamente da ciascun ente (regolamento, direttive generali) in materia, per la definizione uniforme di quegli aspetti applicativi non considerati dalla disciplina contrattuale, fermo restando l’intangibilità sostanziale delle regole da questa stabilite. Ad ogni modo, è stato precisato che le ferie non fruite dal segretario per indifferibili esigenze di servizio nel periodo previsto dal CCNL, possono sempre essere fruite dallo stesso, anche in periodi successivi alla scadenza del 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione. Per quanto concerne la monetizzazione delle ferie, invece, viene sottolineato che questa è ammissibile solo all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro e solo se le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio.

Il secondo quesito, invece, è stato posto relativamente alla seguente situazione:

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del segretario con un ente, con conseguente assunzione di un incarico presso un altro comune, non fruendo delle ferie maturate alla data di cessazione. E’ possibile procedere alla monetizzazione di queste ferie?

In merito, l’Agenzia ha evidenziato che questo presupposto non sussiste nell’ipotesi in cui il segretario cessi dall’incarico presso un ente ed sia assegnato presso altro ente o sia collocato in disponibilità, secondo le vigenti disposizioni in materia. Difatti, in queste ipotesi il rapporto di lavoro del segretario non cessa ma continua, senza interruzione, presso il nuovo ente o presso l’Agenzia dei segretari, potendosi configurare come una ipotesi di mobilità. Di conseguenza, per le ferie che siano state maturate presso un ente, e non fruite dal segretario nel periodo di incarico presso lo stesso per ragioni di servizio, il segretario, nel caso di una sua assegnazione ad altro ente ha acquisito il diritto comunque a beneficiarne presso il nuovo ente.

ARAN, PARERE.

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