tratto da self-entilocali.it
Calabria, del.n. 95 -Relazione di fine mandato
Pubblicato il 28 maggio 2020

Il Commissario Straordinario di un ente ha chiesto un parere concernente la relazione di fine mandato, dato il breve periodo di gestione sindacale (circa tre mesi del sindaco dimissionario per sopraggiunti motivi di salute) e quello invece più lungo di gestione commissariale, in particolare se debba essere redatta la relazione di fine mandato e se questa debba essere sottoscritta dal Sindaco oppure dal Commissario Prefettizio.
I magistrati contabili della Calabria, con la deliberazione n. 95/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 Maggio 2020,  hanno precisato che ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 149/2011 la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta dal Sindaco entro e non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato.
La presente Sezione ha ricordato che “la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio , al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica. L’esame delle relazioni di fine mandato deve, dunque, ritenersi inscrivibile nell’ambito delle olteplici funzioni di controllo assegnate alle sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica” (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Aut. del. n. 15/2015).

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