TAR Sicilia, sez. I, 24/5/2021 n. 1660

Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nel giudizio di ottemperanza della sentenza del giudice ordinario in materia di società in house.

L’art. 112 cpa recante “Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza” non può essere derogato qualora si chieda l’esecuzione di una decisione del giudice ordinario in materia di società in house preposte alla gestione di servizi pubblici locali, in quanto relativamente alle stesse non si ha nessuna delle condizioni indicate dall’art. 7 cpa, atteso che nessuna norma effettua l’equiparazione in via generale alla Pubblica Amministrazione (la quale si ha solo relativamente ad alcuni atti) e che le decisioni per cui si chiede l’ottemperanza hanno matrice privatistica. Ne consegue che, nel caso di specie, la controversia proposta per l’esecuzione della sentenza dello stesso giudice ordinario in materia di società in house rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Per il legislatore non esiste nel nostro ordinamento un tertium genus di società, oltre le società private e gli enti pubblici economici, cui applicare uno speciale statuto, con la conseguenza che le società in house vanno equiparate alle prime (pur con le precisazioni prima fatte), anche ai fini delle modalità di esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, con conseguente preclusione del ricorso al rito dell’ottemperanza.

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