28/04/2021 – Spazi elettorali, giunte out

La delimitazione è atto di natura esclusivamente gestionale 

 

La delimitazione degli spazi elettorali non è da considerare competenza delle giunte comunali, trattandosi di atto di natura esclusivamente gestionale. L’adempimento è previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 212/1956, i quali individuano entrambi la “giunta municipale” quale organo competente ad adottare il provvedimento.

Il Ministero dell’interno, attraverso le circolari con le quali guida e coordina le operazioni da sempre ribadisce che sia appunto la giunta a dover adottare gli atti previsti dalla norma. Si tratta, però, di una chiave di lettura del tutto formale e non in linea con l’ordinamento vigente: del resto, la norma di riferimento risale al 1956, molto prima della riforma dell’ordinamento locale.

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In merito alle competenze della giunta (essendo pacifico che il consiglio comunale è totalmente estraneo alla questione, così come il sindaco) è l’articolo 48, comma 2, a dettare la disciplina: “ La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento”.

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Per assicurare che sia l’apparato amministrativo e, in particolare, la dirigenza o comunque i preposti ai vertici organizzativi, ad adottare i poteri gestionali, l’articolo 107, comma 5, del d.lgs 267/2000 dispone: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54”.

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In effetti, a ben guardare l’esercizio delle attività finalizzate a determinare gli spazi elettorali non ha nulla a che vedere con le funzioni di indirizzo politico amministrativo. La legge specifica con dovizia, a seconda del numero di abitanti, quanti spazi sono ammessi, dove collocarli, come ripartirli in tante sezioni quante sono le liste elettorali o le candidature uninominali ammesse, quali dimensioni massime sono consentite.

Nessuno di questi elementi vale come indirizzo politico. E’ pura e semplice gestione operativa e come tale, quindi, non spetta alla giunta, che quindi va sgravata di un adempimento non di propria spettanza, che per altro carica di lavoro e di tensioni del tutto ingiustificate l’attività dei comuni quando la campagna elettorale entra nel vivo.

 

 

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