TAR Lazio, sez. II bis, 24/5/2021 n. 6098

 

sulla legittimità della delibera del Comm. Straordinario di un comune di affidamento del servizio di fognatura e depurazione, con ordine di presa in carico del servizio medesimo, alla soc.in house costituita per la gestione dei s.i. dell’ATO

Il mancato trasferimento delle infrastrutture al gestore d’ambito equivale, di fatto, alla mancata adesione all’Autorità d’Ambito e, pertanto, è possibile, da parte dell’Amministrazione regionale, esercitare i poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 172, c. 4, del D. Lgs. n. 152/2006.

Fermi gli obblighi del gestore unico, l’affidamento del servizio idrico integrato che viene in rilievo non implica una deresponsabilizzazione degli enti soci in favore dei quali detto servizio viene espletato essendo la società in house comunque espressione delle stesse amministrazioni socie, pur con la connotazione ibrida che contraddistingue tale modello alla luce della disciplina recata nel testo unico sulle partecipate pubbliche delle stesse amministrazioni (sul piano funzionale longa manus della pubblica amministrazione mentre sotto il profilo tipologico società di natura privata dotata di una sua autonoma soggettività giuridica).

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