Allo stesso modo, questa Corte si è espressa, in ordine all’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nel senso che la predetta esenzione per essere riconosciuta “esige la duplice condizione … dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito” (Cass., SU, n. 28160 del 26 novembre 2008; Cass., Sez. 6-5, n. 13542 del 1 luglio 2016; Cass., Sez. 5, n. 14226 dell’8 luglio 2015; Cass., Sez. 5, n. 3733 del 17 febbraio 2010). Si è ulteriormente precisato che “l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purchè destinati esclusivamente – fra l’altro -allo “svolgimento d’attività assistenziali”, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito”, senza che possa aver rilievo una utilizzazione indiretta, come la locazione a terzi, anche nel caso in cui detta locazione, regolata da criteri di economicità, sia assistita da una finalità di pubblico interesse (Cass., Sez. 5, n. 8870 del 4 maggio 2016; Cass., Sez. 5, n. 12495 del 4 giugno 2014; Cass., Sez. 5, n. 10827 del 23 maggio 2005).
Pertanto, l’esenzione dall’imposta che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma l, lett. i), prevede per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma l, lett. c), purchè destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. Sulla base di queste premesse, il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità ha escluso che l’esenzione in esame spetti nel caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse, in particolare con riferimento all’ipotesi dell’attività di locazione degli immobili a terzi da parte dell’Istituto Autonomo Case Popolari.
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