Dal sito self-entilocali.it

Un sindaco ha formulato una richiesta di un parere finalizzata ad ottenere indicazioni interpretative in ordine all’applicazione della disciplina in materia di capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato dei comuni, dettata dall’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, così come attuato dal D.P.C.M. 17 marzo 2020. In particolare, il Sindaco, il quale evidenzia che l’ente si colloca tra i comuni c.d. “virtuosi”, chiede se le cessazioni di personale intervenute e previste in corso d’anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità) possano essere sostituite immediatamente considerando che ciò non comporterebbe alcuna variazione in aumento della spesa complessiva del personale dipendente rispetto a quella registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 167/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre 2021, hanno preliminarmente ricordato che le disposizioni normative sopra richiamate hanno introdotto per i comuni una disciplina degli spazi assunzionali che segna il superamento delle regole basate sul criterio del turn over essendo fondata sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale: il computo della capacità assunzionale deve avvenire infatti in relazione ad un “valore soglia”, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Richiamando una loro precedente deliberazione (del. 24/2021), i giudici lombardi sottolineano come la ratio legis sottesa a questa diversa modalità di computo dello spazio assunzionale, che lo lega ad un parametro finanziario “di flusso, a carattere flessibile”, consista nel responsabilizzare e sollecitare l’ente nella propria capacità di riscossione delle entrate.

La sezione peraltro evidenzia un’eccezione alla regola generale dell’imprescindibilità del richiamato principio della sostenibilità finanziaria, prevista dall’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e dall’art. 5, comma 3, del decreto 17 marzo 2020, applicabile ai comuni virtuosi con meno di 5000 abitanti che partecipano a una Unione e per i quali la maggiore spesa di personale consentita dal decreto non risulterebbe sufficiente ad effettuare l’assunzione di almeno un’unità di personale a tempo indeterminato: a tali enti è consentita l’assunzione in deroga alla soglia di appartenenza, anche se entro l’importo massimo di 38.000 euro.

Secondo la deliberazione in commento, tuttavia, quest’ultima ipotesi rappresenta una fattispecie particolare, non applicabile estensivamente oltre la casistica specifica delineata dalla norma, e pertanto il caso in esame rientra nel perimetro della normativa generale.

In conclusione, i magistrati contabili della Lombardia ribadiscono quanto già affermato con loro deliberazione n. 85/2021, ovvero che non assume autonomo rilievo l’asserita invarianza in aumento della spesa di personale, e che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile pertanto entro i limiti di capacità assunzionale dell’ente, improntata al “principio della sostenibilità finanziaria” della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti dall’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione approvate con D.M. 17 marzo 2020.

 

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CC 167-2021 Lombardia

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