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Le tariffe dello scuolabus devono garantire la copertura integrale dei costi
di Michele Nico
Il servizio di trasporto scolastico va inquadrato nella categoria dei servizi pubblici locali e non in quella a domanda individuale, di modo che la quota di partecipazione finanziaria da porre a carico dell’utenza deve concorrere alla copertura integrale della spesa sostenuta dal Comune per organizzare il servizio stesso. Con la delibera n. 46/2019, la Corte dei Conti, Sezione di controllo del Piemonte, ha escluso qualsiasi discrezionalità per l’azione amministrativa dell’ente che intenda agevolare la frequenza all’attività didattica da parte dell’utenza scolastica.
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