26/06/2019 – Con la legge concretezza sono state apportate importanti modifiche sia alla mobilità volontaria che obbligatoria

Con la legge concretezza sono state apportate importanti modifiche sia alla mobilità volontaria che obbligatoria

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
Mobilità volontaria
Si ricorda come artt.34, comma 2, e 34-bisD.Lgs. n. 165 del 2001, obbliga tutte le pubbliche amministrazioni che intendono procedere alla coperture dei posti per concorso pubblico (ovvero in presenza dello scorrimento degli idonei inseriti in graduatorie ancora valide), debbano obbligatoriamente attivare la previa mobilità volontaria, secondo le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’art. 30 del medesimo decreto. La legge concretezza permette ora, in un arco temporale definito nel solo triennio 2019-2021 di bypassare detta procedura preliminare. E’ chiaro che per poter effettuare le assunzioni dall’esterno gli enti locali, direttamente incisi da questa normativa, devono avere a disposizione sufficienti spazi assunzionali. Il recente D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha previsto che le Regioni e gli enti locali possano computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. Inoltre, la medesima legge di conversione, modificando il comma 5 dell’art. 3D.L. n. 90 del 2014, ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non più solo nel triennio precedente. In altri termini, a partire dall’anno 2019 gli enti locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, non spese in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell’anno precedente alle medesime. In merito ai resti assunzionali la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 25/2017 ha avuto modo di precisare che il calcolo per i vari anni vada effettuato sulla base della normativa in vigore nell’anno in cui sono maturate e non con le regole in vigore nell’anno in cui vengono utilizzate.
Sempre in tema di mobilità volontaria, si ricorda come attualmente il D.L. n. 34 del 2019 (in attesa di conversione in legge) all’art. 33, comma 2 ha previsto per le Regioni e i comuni la possibilità di procedere ad assunzioni con i soli vincoli della sostenibilità della spesa e degli equilibri del bilancio pluriennale, con asseverazione dell’organo di revisione contabile, non rendendo più necessario effettuare il calcolo sulla base della capacità assunzionale prevista per il turn over fino ad oggi utilizzato per le nuove assunzioni esterne. Quello che conta sarà il calcolo del valore soglia, dato dal rapporto tra spesa del personale e media triennale delle entrate dei primi tre titoli (emendamento approvato attualmente dalla Camera dei Deputati rispetto all’originario valore dell’anno precedente). La definizione di tale valore soglia sarà in ogni caso soggetto alla definizione di un Decreto interministeriale che dovrà essere adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato – città ed autonomie locali, e sarà suddiviso per consistenza demografica e i cui parametri avranno valore per cinque anni.
La mobilità obbligatoria
Importanti modifiche sono state introdotte per il personale in mobilità obbligatoria. Si ribadisce che il rapporto di lavoro del personale iscritto nelle liste di mobilità è definitivamente risolto passati 24 mesi dalla data di collocamento del dipendente nella lista, ovvero prima qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l’assegnazione nell’ambito della provincia dallo stesso indicata. Al fine di quest’ultima ipotesi, è stato di conseguenza integrato il comma 2 dell’art. 34-bisD.Lgs. n. 165 del 2001 prevedendo che l’amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all’art. 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell’assegnazione da parte del dipendente in disponibilità.
Altra integrazione riguarda le assunzioni a tempo determinato del personale per periodi superiori a 12 mesi, dove la disposizione del comma 6 dell’art. 34D.Lgs. n. 165 del 2001 prevede l’obbligatorio previo accertamento di dipendenti in disponibilità, escludendo dalle assunzioni a tempo determinato quelle dirigenziali i cui incarichi siano stati attribuiti ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, nonché in caso di conferimento degli incarichi previsti dall’art. 110 del Tuel (sia del comma 1 sia del comma 2). In merito a questa integrazione non si comprende se la stessa abbia natura innovativa (ossia che l’obbligo anche per tali figure professionali esisteva prima) o quale interpretazione autentica e quindi anche con effetto retroattivo. Questa specificazione è importante, in quanto quasi tutti gli enti per le assunzioni dirigenziali conferite sicuramente per periodi superiori ai 12 mesi (spesso fino al mandato del Sindaco) non hanno quasi mai utilizzato la previa verifica della mobilità obbligatoria. Si ricorda come in merito all’utilizzazione del personale in disponibilità utilizzato per contratti a tempo determinato, il termine dei 24 mesi resta sospeso e l’onere retributivo è a carico dall’amministrazione o dell’ente che utilizza il dipendente.
Infine, per quel che interessa in tema di riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, si riducono i tempi di attesa del silenzio assenso da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica che scendono da due mesi previsti ai 45 giorni inseriti dalla legge concretezza. Infatti, la procedura di cui all’34-bis per la richiesta del personale in disponibilità prevede che, in mancanza di assegnazione del dipendente in mobilità decorsi due mesi (ora quarantacinque giorni) dalla comunicazione, l’ente è abilitato a procedere all’avvio della procedura concorsuale.

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