Campania, del. n. 80 – Mancata adozione documenti contabili: sistema sanzionatorio
Pubblicato il 25 giugno 2018
La Regione ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016 che ha introdotto il divieto di “ … procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto …”nei confronti degli enti territoriali, delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, in caso di mancato rispetto dei termini di legge previsti per l’approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato) nonché per la trasmissione dei dati contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni e alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione.
In particolare l’ente ha chiesto se tale divieto precluda la possibilità di conferire un incarico ad un soggetto, in sostituzione di altro già incaricato in epoca antecedente all’entrata in vigore del divieto, per il tempo di residua efficacia del termine originariamente previsto.
I magistrati contabili della Campania, con la deliberazione 80/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 giugno, hanno ribadito che fintanto che tali adempimenti non saranno adempiuti, perfezionando così il ciclo “virtuoso” del bilancio, nessuna assunzione è ammissibile (in tal senso Abruzzo, del. n. 103/2017).
La voluntas che il legislatore vuole perseguire con il divieto in esame è, infatti, la cessazione dell’inerzia dell’ente inadempiente, legislativamente stigmatizzata con un regime sanzionatorio particolarmente gravoso – il divieto assoluto di assunzione di qualunque genere – che non tollera eccezioni di alcun tipo (articolo 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016).
Fin tanto che perdurano i predetti inadempimenti, vigente il divieto normativo de quo, ogni tipo di assunzione è vietato al fine di paralizzare qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche, a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le assunzioni.
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