La transazione firmata dal capo dell’Amministrazione è annullabile in assenza della delibera della giunta
V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 27/6/2018)
“Di particolare interesse sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 13 giugno 2018, n. 15410), nel giudicare un atto di transazione sottoscritto dal rappresentante legale di un Ente locale (presidente della Provincia) senza la previa autorizzazione da parte dell’Organo esecutivo e senza la formale previa determinazione dell’impegno contabile, qui di seguito commentate…
La Corte di Cassazione con questa sentenza conferma il proprio consolidato orientamento sull’importanza del preventivo impegno contabile di qualsiasi atto della PA, pena la nullità anche di una eventuale transazione stipulata dall’Ente locale, nella quale l’Ente ne abbia in qualche modo stabilito e dettagliato gli aspetti economici riconosciuti al terzo per le prestazioni rese nell’interesse dell’amministrazione.”
dalla sentenza:
“RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con l’anzidetto motivo di ricorso, svolto in riferimento all’art.
23, commi 3 e 4, d.l. 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge, con modificazioni, I. 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni, l’amministrazione impugnante lamenta l’erroneità in diritto dell’opposta decisione confutando, in principalità, l’argomento che nella specie fosse intercorso tra le parti un accordo transattivo, giacché la «presa di posizione individuale del Presidente era chiaramente in contrasto con qualsiasi corretto percorso procedimentale che sarebbe stato obbligatorio ed essenziale, trattandosi di dover programmare e giustificare una spesa non prevista e non dovuta». Peraltro, quand’anche mai si fosse ravvisato il contrario, l’accordo così preteso «sarebbe stato nullo per violazione delle norme di contabilità pubblica, in base alle quali ogni spesa deve essere autorizzata e deve essere accompagnata dal relativo impegno contabile», configurandosi in difetto di ciò la sola ed esclusiva responsabilità del funzionario o dell’amministratore che ha consentito la spesa.
2.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui si dirà.
2.3. Ed invero l’impugnata decisione non si offre a censura sotto il primo dei profili enunciati nel motivo di ricorso, giacché il decidente, valorizzando il principio di diritto escerpito dai precedenti da esso citati – ed enunciato con maggior specificità al caso di specie pure da Cass., Sez. I, 30/09/2004, n. 19617 – laddove ha inteso denegare, in ragione del riscontrato difetto di domanda sul punto, l’annullamento del preteso negozio transattivo per mancanza della legittimazione a contrarre del Presidente in quanto non previamente autorizzato dal competente organo deliberativo si è esattamente uniformato in parte qua alla giurisprudenza di questa Corte. Si afferma comunemente in essa che, poiché i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A. “iure privatorum” attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma (Cass., Sez. II, 6/10/2016, n. 20033), nel senso che se la prescrizione ad substantiam di quest’ultima è in funzione del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, costituendo remora a condotte e ad atti arbitrari (Cass., Sez. I, 13/12/2000, n. 15720), la prima mira ad assicurare che la volontà dell’ente sia espressa dall’organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (Cass., Sez. I, 24/11/2000, n. 15197), la circostanza che in questo procedimento gli eventuali atti deliberativi assunti dall’ente abbiano caratteristica di atti interni e natura meramente preparatoria della successiva manifestazione esterna della volontà negoziale (Cass., Sez. I, 14/12/2006, n. 26826) ha portato ad assumere che i vizi del procedimento amministrativo che precede, accompagna e segue il compimento dell’attività negoziale della P.A. – e tra essi segnatamente quelli relativi al processo di formazione della volontà dell’ente pubblico (Cass., Sez. I, 30/07/2002 n. 11247) – incidono semplicemente sull’efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità relativa, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa P.A., nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte, analogamente a quanto previsto dall’art. 1441 cod. civ. (Cass., Sez. I, 27/09/2006, n. 21019). Onde, posto che nella specie la Provincia aveva invocato a proprio beneficio il difetto della legittimazione a contrarre del Presidente a causa della mancata delibera della Giunta, «senza peraltro svolgere domanda di annullamento», del tutto rettamente il decidente ha escluso che il vizio allegato potesse inficiarne l’attività negoziale ed ha conseguentemente ricusato la doglianza sul punto.
2.4. L’impugnata decisione merita invece sicura emenda in relazione al secondo profilo oggetto di doglianza.
E principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte, al pari di quello a cui si è fatto richiamo innanzi, maturato sul filo di una regola procedimentale che ha fonte negli artt. 284 e 288 R.d. 3 marzo 1934, n. 383 e si poi perpetuata nell’art. 23 d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge in legge, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, I. 24 aprile 1989 n. 144, nell”art. 35 D.Igs. 25 febbraio 1995, n. 77 e in ultimo, nell’art. 191 D.Igs. 18 agosto 2000, n. 267 che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. I, 18/11/2011, n. 24303; Cass., Sez. I, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. I, 26/05/2010, n. 12880). Orbene, nella specie, il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, ancorché muova da una premessa indiscutibilmente corretta, omette, tuttavia, di dare ad esso il dovuto seguito, poiché, se come visto non si presta a smentita l’assunto da essa affermato circa l’allegato difetto di legittimazione a contrarre del Presidente della Provincia per mancanza di un pregresso atto deliberativo non statuibile in difetto di domanda, trattandosi di vizio importante solo l’annullabilità del relativo procedimento che si sottrae alla regola della rilevabilità officiosa, diversamente essa avrebbe dovuto determinarsi con riguardo al profilo qui denunciato, che essendo fonte di nullità del procedimento e quindi del contratto, non avrebbe dovuto sfuggire al suo sindacato pur in difetto di idonea domanda, essendo per regola generale la nullità rilevabile d’ufficio, tanto più a fronte di una disciplina giuridica degli obblighi finanziari degli enti locali che, a maggiore presidio della inderogabilità del principio, si è data cura di prevedere la diretta responsabilità del soggetto che autorizza la spesa senza assumere il corrispondente impegno contabile.
3. Cassandosi perciò la decisione in relazione a questo secondo profilo, la causa va rinviata avanti al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio di merito.”
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