tratto da sentenzeappalti.it

In Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 è stata pubblicata la Legge 17 gennaio 2022, n. 238: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”. 

ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO: 01/02/2022

Le nuove disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.

Direttive UE recepite

Lavori preparatori

Di seguito le disposizioni rilevanti in materia di contratti pubblici.


Art. 10

Disposizioni in materia di contratti pubblici.

Procedura di infrazione n. 2018/2273

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 31, comma 8, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente: «Il progettista puo’ affidare a terzi attivita’ di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita’ del progettista anche ai fini di tali attivita’»;

b) all’articolo 46:

1) al comma 1:

1.1) all’alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta»;

1.2) dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:

«d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;

1.3) alla lettera e), le parole: «di cui alle lettere da a) a d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere da a) a d-bis)»;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonche’ dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili»;

c) all’articolo 80:

1) al comma 1, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6,» sono soppresse;

2) al comma 4, il quinto periodo e’ sostituito dai seguenti:

«Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo.

Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operativita’ della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro»;

3) al comma 5, alinea, le parole: «, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6» sono soppresse;

4) al comma 7, le parole: «, o un subappaltatore,» sono soppresse;

d) all’articolo 105:

1) al comma 4:

1.1) la lettera a) e’ abrogata;

1.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80»;

1.3) la lettera d) e’ abrogata;

2) il comma 6 e’ abrogato;

e) all’articolo 113-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore puo’ comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.

1-quater. In caso di difformita’ tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede all’archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita’ contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L’esecutore puo’ emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione

della fattura da parte dell’esecutore non e’ subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e’ annotato nel registro di contabilita’»;

f) all’articolo 174:

1) al comma 2, il terzo periodo e’ soppresso;

2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:

«3. L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80».

2. Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all’obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell’oggetto sociale, agli obblighi di regolarita’ contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell’Autorita’ nazionale anticorruzione (ANAC), nonche’ all’obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

3. Il comma 18 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e’ abrogato.

4. Il comma 2 dell’articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, e’ abrogato.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche’, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.”


Note all'art. 10: 

              - Il testo degli articoli 31, comma  8,  46,  80,  105,

          113-bis e 174 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.

          50, recante codice dei contratti pubblici, pubblicato nella

          Gazzetta  Ufficiale  del  19  aprile  2016,  n.  91,   come

          modificato dalla presente legge, cosi' recita:

                Art. 31  

                «8. Gli  incarichi  di  progettazione,  coordinamento

          della sicurezza in fase  di  progettazione,  direzione  dei

          lavori,  direzione  dell'esecuzione   coordinamento   della

          sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,  nonche'  gli

          incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili

          a  supporto  dell'attivita'  del  responsabile  unico   del

          procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui

          al presente codice e, in caso  di  importo  inferiore  alla

          soglia di 40.000  euro,  possono  essere  affidati  in  via

          diretta, ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lettera  a).

          L'affidatario non  puo'  avvalersi  del  subappalto,  fatta

          eccezione per indagini geologiche, geotecniche e  sismiche,

          sondaggi,   rilievi,    misurazioni    e    picchettazioni,

          predisposizione di elaborati specialistici e di  dettaglio,

          con esclusione delle relazioni geologiche, nonche'  per  la

          sola redazione  grafica  degli  elaborati  progettuali.  Il

          progettista puo' affidare a terzi attivita'  di  consulenza

          specialistica inerenti ai settori  energetico,  ambientale,

          acustico e ad altri settori non attinenti  alle  discipline

          dell'ingegneria  e  dell'architettura  per  i  quali  siano

          richieste apposite certificazioni o  competenze,  rimanendo

          ferma la responsabilita' del progettista anche ai  fini  di

          tali attivita'. Resta, comunque, ferma  la  responsabilita'

          esclusiva del progettista.» 

              «Art. 46 (Operatori  economici  per  l'affidamento  dei

          servizi di architettura e ingegneria). - 1. Sono ammessi  a

          partecipare  alle  procedure  di  affidamento  dei  servizi

          attinenti all'architettura e  all'ingegneria  nel  rispetto

          del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti

          sulla base della forma giuridica assunta: 

                a)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e

          architettura:  i  professionisti  singoli,  associati,   le

          societa' tra professionisti di  cui  alla  lettera  b),  le

          societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i  consorzi,

          i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti

          che rendono a committenti pubblici e privati, operando  sul

          mercato, servizi di ingegneria e di  architettura,  nonche'

          attivita' tecnico-amministrative e  studi  di  fattibilita'

          economico-finanziaria ad esse connesse, ivi  compresi,  con

          riferimento agli interventi inerenti  al  restauro  e  alla

          manutenzione di beni mobili e delle superfici  decorate  di

          beni  architettonici,   i   soggetti   con   qualifica   di

          restauratore di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente

          normativa;  gli  archeologi   professionisti,   singoli   e

          associati, e le societa' da essi costituite; 

                b)  le  societa'  di  professionisti:   le   societa'

          costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli

          appositi   albi   previsti    dai    vigenti    ordinamenti

          professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui

          ai capi II, III e IV del titolo  V  del  libro  quinto  del

          codice civile ovvero nella forma di societa' cooperativa di

          cui al capo I del titolo VI del  libro  quinto  del  codice

          civile, che svolgono per  committenti  privati  e  pubblici

          servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi   di

          fattibilita',   ricerche,   consulenze,   progettazioni   o

          direzioni dei lavori,  valutazioni  di  congruita'  tecnico

          economica o studi di impatto ambientale; 

                c) societa' di ingegneria: le societa' di capitali di

          cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro  quinto  del

          codice civile, ovvero nella forma di  societa'  cooperative

          di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del  codice

          civile che non  abbiano  i  requisiti  delle  societa'  tra

          professionisti,  che  eseguono   studi   di   fattibilita',

          ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,

          valutazioni di  congruita'  tecnico-economica  o  studi  di

          impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di  beni

          connesse allo svolgimento di detti servizi; 

                d)  i  prestatori  di   servizi   di   ingegneria   e

          architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1  a

          74276400-8  e  da  74310000-5  a  74323100-0  e  74874000-6

          stabiliti in altri Stati membri,  costituiti  conformemente

          alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

                d-bis) altri soggetti abilitati in forza del  diritto

          nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e  di

          architettura,   nel   rispetto   dei   principi   di    non

          discriminazione e  par  condicio  fra  i  diversi  soggetti

          abilitati; 

                e)  i  raggruppamenti   temporanei   costituiti   dai

          soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis); 

                f) i consorzi stabili di societa' di professionisti e

          di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da

          non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori

          dei servizi di ingegneria ed architettura. 

              2. Ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  di

          affidamento di cui al comma 1, le societa', per un  periodo

          di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare

          il   possesso   dei   requisiti   economico-finanziari    e

          tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con

          riferimento ai requisiti dei soci delle  societa',  qualora

          costituite nella forma di societa' di persone o di societa'

          cooperativa e dei direttori tecnici  o  dei  professionisti

          dipendenti   della   societa'   con   rapporto   a    tempo

          indeterminato, qualora costituite nella forma  di  societa'

          di capitali, nonche'  dei  soggetti  di  cui  alla  lettera

          d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi  sono  stabiliti,

          nelle more dell'adozione del decreto di cui  all'art.  216,

          comma  27-octies,   con   decreto   del   Ministero   delle

          infrastrutture e della mobilita' sostenibili.» 

              «Art. 80  (Motivi  di  esclusione).  -  1.  Costituisce

          motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla

          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la

          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di

          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione

          della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  del  codice

          di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

                a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli

          416,416-bis  del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi

          avvalendosi delle condizioni  previste  dal  predetto  art.

          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle

          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i

          delitti, consumati o tentati,  previsti  dall'art.  74  del

          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.

          309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente  della

          Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43  e  dall'art.  260  del

          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto

          riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione

          criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro

          2008/841/GAI del Consiglio; 

                b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli

          317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,

          346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale

          nonche' all'art. 2635 del codice civile; 

                b-bis)  false  comunicazioni  sociali  di  cui   agli

          articoli 2621 e 2622 del codice civile; (506) 

                c) frode  ai  sensi  dell'art.  1  della  convenzione

          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle

          Comunita' europee; 

                d)  delitti,  consumati  o  tentati,   commessi   con

          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di

          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o

          reati connessi alle attivita' terroristiche; 

                e) delitti di cui  agli  articoli  648-bis,648-ter  e

          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di

          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali

          definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,

          n. 109 e successive modificazioni; 

                f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme  di

          tratta di esseri umani definite con il decreto  legislativo

          4 marzo 2014, n. 24; 

                g) ogni altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena

          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica

          amministrazione. 

              2.  Costituisce  altresi'  motivo  di   esclusione   la

          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma

          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto

          previste dall'art. 67 del decreto legislativo  6  settembre

          2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa  di

          cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo

          quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi

          2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,

          con   riferimento   rispettivamente   alle    comunicazioni

          antimafia  e  alle  informazioni  antimafia.  Resta   fermo

          altresi' quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del

          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

              3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la

          sentenza o il decreto ovvero la  misura  interdittiva  sono

          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore

          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o

          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome

          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,

          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei

          membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata

          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori

          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri

          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri

          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del

          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero

          del socio di maggioranza in caso di societa' con un  numero

          di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta  di  altro

          tipo di societa' o consorzio. In ogni caso  l'esclusione  e

          il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati

          dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione

          del bando di gara, qualora l'impresa non  dimostri  che  vi

          sia  stata  completa  ed  effettiva   dissociazione   della

          condotta  penalmente  sanzionata;   l'esclusione   non   va

          disposta e il divieto non si applica  quando  il  reato  e'

          stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'   intervenuta   la

          riabilitazione ovvero, nei casi di  condanna  ad  una  pena

          accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata

          estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma,  del  codice

          penale ovvero quando il reato e' stato  dichiarato  estinto

          dopo la condanna ovvero in caso di  revoca  della  condanna

          medesima. 

              4.   Un   operatore   economico   e'   escluso    dalla

          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso

          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli

          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei

          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana

          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono

          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento

          di imposte e tasse superiore all'importo  di  cui  all'art.

          48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto  del  Presidente  della

          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602.   Costituiscono

          violazioni definitivamente accertate  quelle  contenute  in

          sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'  soggetti   ad

          impugnazione. Costituiscono  gravi  violazioni  in  materia

          contributiva e previdenziale quelle  ostative  al  rilascio

          del documento unico di regolarita' contributiva (DURC),  di

          cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche

          sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla   Gazzetta

          Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno  2015,   ovvero   delle

          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di

          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico

          previdenziale. Un operatore economico puo'  essere  escluso

          dalla  partecipazione  a  una  procedura  d'appalto  se  la

          stazione appaltante e' a conoscenza  e  puo'  adeguatamente

          dimostrare che lo stesso ha commesso gravi  violazioni  non

          definitivamente  accertate  agli   obblighi   relativi   al

          pagamento di imposte e tasse  o  contributi  previdenziali.

          Per  gravi  violazioni  non  definitivamente  accertate  in

          materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle  di

          cui al quarto periodo. Costituiscono gravi  violazioni  non

          definitivamente  accertate  in   materia   fiscale   quelle

          stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia

          e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   delle

          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e  previo

          parere del Dipartimento  per  le  politiche  europee  della

          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  da  emanare  entro

          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle

          disposizioni di cui al presente periodo, recante  limiti  e

          condizioni per l'operativita'  della  causa  di  esclusione

          relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in

          ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e

          comunque  di  importo  non  inferiore  a  35.000  euro.  Il

          presente comma non si applica quando l'operatore  economico

          ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o  impegnandosi  in

          modo  vincolante  a  pagare  le  imposte  o  i   contributi

          previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe,

          ovvero quando il  debito  tributario  o  previdenziale  sia

          comunque integralmente estinto,  purche'  l'estinzione,  il

          pagamento o l'impegno si siano  perfezionati  anteriormente

          alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle

          domande. 

              5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla

          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore

          economico in una delle seguenti situazioni, qualora: 

                a)  la  stazione  appaltante  possa  dimostrare   con

          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni

          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e

          sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui  all'art.

          30, comma 3 del presente codice; 

                b)  l'operatore  economico  sia  stato  sottoposto  a

          fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o  di

          concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti  un

          procedimento  per  la  dichiarazione   di   una   di   tali

          situazioni, fermo restando quanto  previsto  dall'art.  110

          del presente codice e dall'art. 186-bis del  regio  decreto

          16 marzo 1942, n. 267; 

                c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati

          che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi

          illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua

          integrita' o affidabilita'; 

                c-bis)  l'operatore  economico   abbia   tentato   di

          influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della

          stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a

          fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per

          negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di

          influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o

          l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni

          dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di

          selezione; 

                c-ter)   l'operatore   economico   abbia   dimostrato

          significative o persistenti carenze nell'esecuzione  di  un

          precedente contratto di appalto o  di  concessione  che  ne

          hanno causato la risoluzione per  inadempimento  ovvero  la

          condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   sanzioni

          comparabili; su tali  circostanze  la  stazione  appaltante

          motiva anche  con  riferimento  al  tempo  trascorso  dalla

          violazione e alla gravita' della stessa; 

                c-quater) l'operatore economico abbia commesso  grave

          inadempimento nei confronti di uno o  piu'  subappaltatori,

          riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

                d)   la   partecipazione   dell'operatore   economico

          determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi

          dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

                e) una distorsione della  concorrenza  derivante  dal

          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella

          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'art.  67

          non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

                f) l'operatore  economico  sia  stato  soggetto  alla

          sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera

          c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra

          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la

          pubblica   amministrazione,   compresi   i    provvedimenti

          interdittivi di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  9

          aprile 2008, n. 81; 

                f-bis)  l'operatore  economico  che  presenti   nella

          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di

          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

                f-ter) l'operatore economico iscritto nel  casellario

          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver

          presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle

          procedure di gara e negli  affidamenti  di  subappalti.  Il

          motivo  di  esclusione  perdura   fino   a   quando   opera

          l'iscrizione nel casellario informatico; 

                g)  l'operatore  economico  iscritto  nel  casellario

          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver

          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai

          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per

          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

                h) l'operatore economico abbia violato il divieto  di

          intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della  legge  19

          marzo 1990, n.  55.  L'esclusione  ha  durata  di  un  anno

          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e

          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 

                i)   l'operatore   economico    non    presenti    la

          certificazione di cui all'art.  17  della  legge  12  marzo

          1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la  sussistenza  del

          medesimo requisito; 

                l)  l'operatore  economico  che,  pur  essendo  stato

          vittima dei reati previsti e puniti dagli  articoli  317  e

          629 del codice penale aggravati ai sensi  dell'art.  7  del

          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con

          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non

          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,

          salvo che ricorrano i  casi  previsti  dall'art.  4,  primo

          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza

          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base

          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei

          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla

          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,

          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la

          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica

          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della

          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

                m) l'operatore economico  si  trovi  rispetto  ad  un

          altro partecipante alla medesima procedura di  affidamento,

          in una situazione di controllo di  cui  all'art.  2359  del

          codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,

          se la situazione di controllo o la relazione  comporti  che

          le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

              6.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  un   operatore

          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora

          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti

          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una

          delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 

              7. Un operatore economico, che si trovi  in  una  delle

          situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in

          cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva

          non  superiore  a  18  mesi   ovvero   abbia   riconosciuto

          l'attenuante della  collaborazione  come  definita  per  le

          singole fattispecie di reato, o al comma 5,  e'  ammesso  a

          provare  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato   a

          risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito

          e di aver  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere

          tecnico, organizzativo e relativi  al  personale  idonei  a

          prevenire ulteriori reati o illeciti. 

              8. Se la stazione appaltante ritiene che le  misure  di

          cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non

          e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa

          dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione

          all'operatore economico. 

              9.  Un  operatore  economico   escluso   con   sentenza

          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto

          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7

          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale

          sentenza. 

              10. Se la sentenza penale di  condanna  definitiva  non

          fissa la durata della pena accessoria della incapacita'  di

          contrattare con  la  pubblica  amministrazione,  la  durata

          della esclusione dalla procedura  d'appalto  o  concessione

          e': 

                a) perpetua, nei casi in cui alla  condanna  consegue

          di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi  dell'art.

          317-bis, primo periodo, del codice  penale,  salvo  che  la

          pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo

          comma, del codice penale; 

                b) pari a sette  anni  nei  casi  previsti  dall'art.

          317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che  sia

          intervenuta riabilitazione; 

                c) pari a cinque anni nei casi diversi da  quelli  di

          cui alle  lettere  a)  e  b),  salvo  che  sia  intervenuta

          riabilitazione. 

              10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del  comma

          10,  se  la  pena  principale  ha  una  durata   inferiore,

          rispettivamente, a sette e cinque anni  di  reclusione,  la

          durata della esclusione e'  pari  alla  durata  della  pena

          principale. Nei casi di cui al comma  5,  la  durata  della

          esclusione e' pari a tre anni,  decorrenti  dalla  data  di

          adozione del  provvedimento  amministrativo  di  esclusione

          ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di

          passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente

          alla definizione del giudizio, la stazione appaltante  deve

          tenere  conto  di  tale  fatto  ai   fini   della   propria

          valutazione  circa  la  sussistenza  del  presupposto   per

          escludere dalla partecipazione alla  procedura  l'operatore

          economico che l'abbia commesso. 

              11.  Le  cause  di  esclusione  previste  dal  presente

          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'

          sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'art.

          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,

          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,

          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6

          settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o

          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a

          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto

          affidamento. 

              12. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione  o

          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli

          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'

          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state

          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della

          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa

          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa

          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario

          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara

          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino

          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e

          perde comunque efficacia. 

              13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro  novanta

          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,

          puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di  prassi

          da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di  prova

          considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze

          di esclusione di cui al comma 5, lettera c),  ovvero  quali

          carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente  contratto  di

          appalto siano significative ai fini del medesimo  comma  5,

          lettera c). 

              14. Non possono essere affidatari di subappalti  e  non

          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i

          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal

          presente articolo.» 

              «Art. 105 (Subappalto). - 1. I soggetti affidatari  dei

          contratti di cui al presente codice eseguono in proprio  le

          opere o i lavori, i  servizi,  le  forniture  compresi  nel

          contratto. A pena di nullita', fatto salvo quanto  previsto

          dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto  non  puo'

          essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale

          esecuzione delle  prestazioni  o  lavorazioni  oggetto  del

          contratto di  appalto,  nonche'  la  prevalente  esecuzione

          delle lavorazioni relative  al  complesso  delle  categorie

          prevalenti  e  dei  contratti   ad   alta   intensita'   di

          manodopera.   E'   ammesso   il   subappalto   secondo   le

          disposizioni del presente articolo. 

              2.  Il  subappalto  e'  il  contratto  con   il   quale

          l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione  di  parte  delle

          prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

          Costituisce,  comunque,  subappalto   qualsiasi   contratto

          avente  ad  oggetto   attivita'   ovunque   espletate   che

          richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture  con

          posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo

          superiore al 2 per  cento  dell'importo  delle  prestazioni

          affidate o di importo superiore a 100.000  euro  e  qualora

          l'incidenza del costo della manodopera e del personale  sia

          superiore al 50 per cento  dell'importo  del  contratto  da

          affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi

          di cui  all'art.  30,  previa  adeguata  motivazione  nella

          determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere

          delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara

          le prestazioni o le lavorazioni oggetto  del  contratto  di

          appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario  in  ragione

          delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese

          quelle di cui all'art. 89, comma 11, dell'esigenza,  tenuto

          conto della natura o della complessita' delle prestazioni o

          delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo

          delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi

          di lavoro e di garantire  una  piu'  intensa  tutela  delle

          condizioni  di  lavoro  e  della  salute  e  sicurezza  dei

          lavoratori ovvero di prevenire il rischio di  infiltrazioni

          criminali, a  meno  che  i  subappaltatori  siano  iscritti

          nell'elenco  dei  fornitori,  prestatori  di   servizi   ed

          esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' art.  1  della

          legge  6  novembre  2012,  n.  190,  ovvero   nell'anagrafe

          antimafia  degli  esecutori  istituita  dall'art.  30   del

          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con

          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229.

          L'affidatario  comunica  alla  stazione  appaltante,  prima

          dell'inizio della prestazione, per  tutti  i  sub-contratti

          che  non  sono  subappalti,  stipulati   per   l'esecuzione

          dell'appalto, il nome  del  sub-contraente,  l'importo  del

          sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio  o  fornitura

          affidati.  Sono,   altresi',   comunicate   alla   stazione

          appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute

          nel corso del sub-contratto. E' altresi' fatto  obbligo  di

          acquisire   nuova   autorizzazione   integrativa    qualora

          l'oggetto del subappalto  subisca  variazioni  e  l'importo

          dello stesso  sia  incrementato  nonche'  siano  variati  i

          requisiti di cui al comma 7. 

              3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le

          loro  specificita',  non  si  configurano  come   attivita'

          affidate in subappalto: 

                a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori

          autonomi, per le  quali  occorre  effettuare  comunicazione

          alla stazione appaltante; 

                b)   la   subfornitura   a   catalogo   di   prodotti

          informatici; 

                c) l'affidamento di servizi di  importo  inferiore  a

          20.000,00 euro annui a  imprenditori  agricoli  nei  comuni

          classificati  totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei

          comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di

          statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella  circolare  del

          Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata

          nel supplemento ordinario n.  53  alla  Gazzetta  ufficiale

          della Repubblica  italiana  n.  141  del  18  giugno  1993,

          nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A

          annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 

                c-bis) le prestazioni rese  in  favore  dei  soggetti

          affidatari  in   forza   di   contratti   continuativi   di

          cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in  epoca

          anteriore alla indizione della procedura  finalizzata  alla

          aggiudicazione  dell'appalto.  I  relativi  contratti  sono

          depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente

          alla sottoscrizione del contratto di appalto. 

              4. I  soggetti  affidatari  dei  contratti  di  cui  al

          presente codice possono affidare in subappalto le opere o i

          lavori, i servizi o le forniture  compresi  nel  contratto,

          previa autorizzazione della stazione appaltante purche': 

                a) (abrogata) 

                b) il subappaltatore sia qualificato  nella  relativa

          categoria e  non  sussistano  a  suo  carico  i  motivi  di

          esclusione di cui all'art. 80; 

                c)  all'atto  dell'offerta  siano  stati  indicati  i

          lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le  forniture

          o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 

                d) (abrogata) 

              5. 

              6. (abrogato) 

              7. L'affidatario deposita il  contratto  di  subappalto

          presso la stazione appaltante  almeno  venti  giorni  prima

          della  data  di  effettivo  inizio  dell'esecuzione   delle

          relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto

          di subappalto presso la stazione  appaltante  l'affidatario

          trasmette  altresi'  la  dichiarazione  del  subappaltatore

          attestante  l'assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui

          all'art. 80 e il possesso dei  requisiti  speciali  di  cui

          agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante  verifica  la

          dichiarazione di cui al secondo periodo del presente  comma

          tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 81. 

              8. Il contraente principale e  il  subappaltatore  sono

          responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione

          appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del

          contratto di subappalto. L'aggiudicatario  e'  responsabile

          in solido con il subappaltatore in relazione agli  obblighi

          retributivi e  contributivi,  ai  sensi  dell'art.  29  del

          decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276.  Nelle

          ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c),  l'appaltatore

          e' liberato dalla responsabilita' solidale di cui al  primo

          periodo. 

              9. L'affidatario e' tenuto ad  osservare  integralmente

          il  trattamento  economico  e   normativo   stabilito   dai

          contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per

          il settore e  per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le

          prestazioni.   E',   altresi',   responsabile   in   solido

          dell'osservanza  delle  norme  anzidette   da   parte   dei

          subappaltatori nei confronti dei  loro  dipendenti  per  le

          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'affidatario

          e, per suo  tramite,  i  subappaltatori,  trasmettono  alla

          stazione  appaltante  prima  dell'inizio  dei   lavori   la

          documentazione   di    avvenuta    denunzia    agli    enti

          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  ove   presente,

          assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia  del  piano

          di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni

          rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione

          appaltante  acquisisce  d'ufficio  il  documento  unico  di

          regolarita' contributiva in  corso  di  validita'  relativo

          all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

              10. Per  i  contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e

          forniture,  in  caso  di  ritardo   nel   pagamento   delle

          retribuzioni dovute al personale dipendente  dell'esecutore

          o del subappaltatore o dei soggetti titolari di  subappalti

          e cottimi, nonche' in  caso  di  inadempienza  contributiva

          risultante dal documento unico di regolarita' contributiva,

          si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5  e

          6. 

              11. Nel caso di formale contestazione  delle  richieste

          di  cui  al   comma   precedente,   il   responsabile   del

          procedimento inoltra le richieste e le  contestazioni  alla

          direzione  provinciale   del   lavoro   per   i   necessari

          accertamenti. 

              12.  L'affidatario  deve  provvedere  a  sostituire   i

          subappaltatori relativamente  ai  quali  apposita  verifica

          abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di

          cui all'art. 80. 

              13. La stazione appaltante corrisponde direttamente  al

          subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi  ed

          al fornitore di beni o  lavori,  l'importo  dovuto  per  le

          prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

                a) quando il subappaltatore o il  cottimista  e'  una

          microimpresa o piccola impresa; 

                b)   in    caso    di    inadempimento    da    parte

          dell'appaltatore; 

                c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del

          contratto lo consente. 

              14. Il subappaltatore, per le prestazioni  affidate  in

          subappalto, deve garantire gli stessi standard  qualitativi

          e  prestazionali  previsti  nel  contratto  di  appalto   e

          riconoscere  ai  lavoratori  un  trattamento  economico   e

          normativo non inferiore a quello che avrebbe  garantito  il

          contraente principale, inclusa l'applicazione dei  medesimi

          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  qualora   le

          attivita'  oggetto  di  subappalto  coincidano  con  quelle

          caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le

          lavorazioni relative  alle  categorie  prevalenti  e  siano

          incluse nell'oggetto  sociale  del  contraente  principale.

          L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza  e  della

          manodopera,   relativi   alle   prestazioni   affidate   in

          subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici   senza   alcun

          ribasso; la stazione appaltante, sentito il  direttore  dei

          lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in   fase   di

          esecuzione, ovvero il direttore  dell'esecuzione,  provvede

          alla verifica dell'effettiva  applicazione  della  presente

          disposizione. L'affidatario  e'  solidalmente  responsabile

          con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo

          ultimo,  degli  obblighi  di   sicurezza   previsti   dalla

          normativa vigente. 

              15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno  del

          cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte

          le imprese subappaltatrici. 

              16. Al fine  di  contrastare  il  fenomeno  del  lavoro

          sommerso ed irregolare, il documento unico  di  regolarita'

          contributiva e' comprensivo della verifica della congruita'

          della incidenza della mano d'opera relativa allo  specifico

          contratto affidato. Tale congruita', per i lavori edili  e'

          verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto  a

          livello nazionale  tra  le  parti  sociali  firmatarie  del

          contratto  collettivo   nazionale   comparativamente   piu'

          rappresentative  per  l'ambito  del  settore  edile  ed  il

          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i

          lavori non edili  e'  verificata  in  comparazione  con  lo

          specifico contratto collettivo applicato. 

              17. I piani di sicurezza di cui al decreto  legislativo

          del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi  a  disposizione  delle

          autorita' competenti preposte alle verifiche  ispettive  di

          controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il

          coordinamento  di  tutti  i  subappaltatori  operanti   nel

          cantiere, al fine di rendere gli  specifici  piani  redatti

          dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e  coerenti

          con il piano presentato dall'affidatario.  Nell'ipotesi  di

          raggruppamento temporaneo o  di  consorzio,  detto  obbligo

          incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere  e'

          responsabile del rispetto del piano da parte  di  tutte  le

          imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

              18. L'affidatario che si avvale del  subappalto  o  del

          cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la

          dichiarazione circa la  sussistenza  o  meno  di  eventuali

          forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359

          del codice civile con il  titolare  del  subappalto  o  del

          cottimo. Analoga dichiarazione deve  essere  effettuata  da

          ciascuno   dei   soggetti   partecipanti   nel   caso    di

          raggruppamento  temporaneo,  societa'   o   consorzio.   La

          stazione     appaltante      provvede      al      rilascio

          dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro  trenta  giorni

          dalla  relativa  richiesta;  tale   termine   puo'   essere

          prorogato  una  sola  volta,  ove  ricorrano   giustificati

          motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,

          l'autorizzazione si intende concessa. Per  i  subappalti  o

          cottimi di importo inferiore al 2  per  cento  dell'importo

          delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000

          euro, i termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  da

          parte della stazione appaltante sono ridotti della meta'. 

              19.  L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in

          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore

          subappalto. 

              20. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si

          applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei   e   alle

          societa' anche consortili,  quando  le  imprese  riunite  o

          consorziate  non   intendono   eseguire   direttamente   le

          prestazioni  scorporabili;  si  applicano   altresi'   agli

          affidamenti    con    procedura    negoziata.    Ai    fini

          dell'applicazione delle disposizioni del presente  articolo

          e' consentita,  in  deroga  all'art.  48,  comma  9,  primo

          periodo,    la    costituzione     dell'associazione     in

          partecipazione quando  l'associante  non  intende  eseguire

          direttamente le prestazioni assunte in appalto. 

              21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto

          speciale e per le province autonome di  Trento  e  Bolzano,

          sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di

          attuazione  e  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria

          vigente e dei  principi  dell'ordinamento  comunitario,  di

          disciplinare  ulteriori  casi  di  pagamento  diretto   dei

          subappaltatori. 

              22. Le stazioni  appaltanti  rilasciano  i  certificati

          necessari per la partecipazione e la qualificazione di  cui

          all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4,  lettera  b),

          all'appaltatore,     scomputando     dall'intero     valore

          dell'appalto il valore e la categoria  di  quanto  eseguito

          attraverso  il   subappalto.   I   subappaltatori   possono

          richiedere alle stazioni appaltanti i certificati  relativi

          alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.» 

              «Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole  penali).

          - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di

          appalto  sono  effettuati  nel  termine  di  trenta  giorni

          decorrenti dall'adozione di ogni stato di  avanzamento  dei

          lavori,  salvo  che  sia   espressamente   concordato   nel

          contratto un diverso  termine,  comunque  non  superiore  a

          sessanta  giorni  e   purche'   cio'   sia   oggettivamente

          giustificato dalla natura particolare del  contratto  o  da

          talune sue  caratteristiche.  I  certificati  di  pagamento

          relativi agli acconti del  corrispettivo  di  appalto  sono

          emessi  contestualmente  all'adozione  di  ogni  stato   di

          avanzamento dei lavori e  comunque  entro  un  termine  non

          superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. 

              1-bis. Fermi  restando  i  compiti  del  direttore  dei

          lavori,   l'esecutore   puo'   comunicare   alla   stazione

          appaltante il raggiungimento delle condizioni  contrattuali

          per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 

              1-ter. Ai sensi del comma 3  il  direttore  dei  lavori

          accerta senza indugio il  raggiungimento  delle  condizioni

          contrattuali e adotta lo stato di  avanzamento  dei  lavori

          contestualmente   all'esito    positivo    del    sud-detto

          accertamento ovvero contestualmente  al  ricevimento  della

          comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto  previsto

          dal comma 1-quater. 

              1-quater. In caso di difformita' tra le valutazioni del

          direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in  merito  al

          raggiungimento delle condizioni contrattuali, il  direttore

          dei  lavori,  a  seguito  di  tempestivo  accerta-mento  in

          contraddittorio con l'esecutore, procede  all'archiviazione

          della  comunicazione  di  cui   al   comma   1-bis   ovvero

          all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 

              1-quinquies.  Il  direttore   dei   lavori   tra-smette

          immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori  al  RUP,

          il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette  il

          certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello

          stato di avanzamento dei  lavori  e,  comunque,  non  oltre

          sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica

          della  regolarita'  contributiva   dell'esecutore   e   dei

          subappaltatori. Il RUP invia il  certificato  di  pagamento

          alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento  ai

          sensi del comma 1, primo periodo. 

              1-sexies. L'esecutore puo' emettere fattura al  momento

          dell'adozione  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori.

          L'emissione della fattura da parte  dell'esecutore  non  e'

          subordinata al rilascio del  certificato  di  pagamento  da

          parte del RUP. 

              1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP

          e' annotato nel registro di contabilita'. 

              2. All'esito positivo del collaudo o della verifica  di

          conformita', e comunque entro un termine  non  superiore  a

          sette  giorni  dagli  stessi,  il  responsabile  unico  del

          procedimento rilascia il certificato di pagamento  ai  fini

          dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore;  il

          relativo pagamento e'  effettuato  nel  termine  di  trenta

          giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del  collaudo

          o  della   verifica   di   conformita',   salvo   che   sia

          espressamente concordato nel contratto un diverso  termine,

          comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia

          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del

          contratto o da talune sue caratteristiche.  Il  certificato

          di pagamento non costituisce  presunzione  di  accettazione

          dell'opera, ai sensi dell'art.  1666,  secondo  comma,  del

          codice civile. 

              3. Resta fermo quanto previsto all'art. 4, comma 6, del

          decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 

              4. I contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il

          ritardo nell'esecuzione delle prestazioni  contrattuali  da

          parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di  ritardo  e

          proporzionali rispetto all'importo  del  contratto  o  alle

          prestazioni  del  contratto.  Le  penali  dovute   per   il

          ritardato adempimento sono calcolate in misura  giornaliera

          compresa  tra  lo  0,3  per   mille   e   l'1   per   mille

          dell'ammontare  netto  contrattuale,  da   determinare   in

          relazione all'entita' delle conseguenze legate al  ritardo,

          e non possono comunque superare,  complessivamente,  il  10

          per cento di detto ammontare netto contrattuale.» 

              «Art.  174  (Subappalto).  -  1.  Ferma   restando   la

          disciplina di cui all'art. 30, alle concessioni in  materia

          di subappalto si applica il presente articolo. 

              2. Gli operatori economici indicano in sede di  offerta

          le  parti  del  contratto  di  concessione  che   intendono

          subappaltare a terzi. Non  si  considerano  come  terzi  le

          imprese che si sono raggruppate o consorziate per  ottenere

          la concessione, ne' le imprese ad  esse  collegate;  se  il

          concessionario ha costituito una societa' di  progetto,  in

          conformita' all'art. 184, non si considerano terzi i  soci,

          alle condizioni di cui al comma 2 del citato art. 184. 

              3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori

          relativamente ai quali un'apposita verifica,  svolta  dalla

          stazione appaltante, abbia dimostrato  la  sussistenza  dei

          motivi di esclusione di cui all'art. 80. 

              4. Nel caso di concessioni di lavori e  di  servizi  da

          fornire  presso  l'impianto  sotto  la  supervisione  della

          stazione  appaltante   successivamente   all'aggiudicazione

          della   concessione   e   al    piu'    tardi    all'inizio

          dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla

          stazione   appaltante   dati   anagrafici,    recapiti    e

          rappresentanti  legali  dei  subappaltatori  coinvolti  nei

          lavori o nei  servizi  in  quanto  noti  al  momento  della

          richiesta. Il concessionario in  ogni  caso  comunica  alla

          stazione appaltante  ogni  modifica  di  tali  informazioni

          intercorsa durante la concessione, nonche' le  informazioni

          richieste    per     eventuali     nuovi     subappaltatori

          successivamente  coinvolti  nei  lavori  o  servizi.   Tale

          disposizione non si applica ai fornitori. 

              5.  Il  concessionario  resta   responsabile   in   via

          esclusiva  nei  confronti  della  stazione  appaltante.  Il

          concessionario   e'   obbligato   solidalmente    con    il

          subappaltatore nei confronti  dei  dipendenti  dell'impresa

          subappaltatrice, in relazione agli obblighi  retributivi  e

          contributivi previsti dalla legislazione vigente. 

              6.   L'esecuzione   delle   prestazioni   affidate   in

          subappalto  non   puo'   formare   oggetto   di   ulteriore

          subappalto. 

              7. Qualora la natura  del  contratto  lo  consenta,  e'

          fatto obbligo per la stazione appaltante  di  procedere  al

          pagamento diretto dei subappaltatori, sempre,  in  caso  di

          microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di

          inadempimento  da  parte  dell'appaltatore  o  in  caso  di

          richiesta  del  subappaltatore.  Il  pagamento  diretto  e'

          comunque  subordinato  alla  verifica   della   regolarita'

          contributiva   e    retributiva    dei    dipendenti    del

          subappaltatore.   In   caso   di   pagamento   diretto   il

          concessionario e' liberato  dall'obbligazione  solidale  di

          cui al comma 5. 

              8. Si applicano, altresi', le disposizioni previste dai

          commi, 10, 11 e 17 dell'art. 105.». 

              - Il testo dell'art. 14 del Decreto del Ministro  degli

          affari  esteri  e  della  cooperazione   internazionale   2

          novembre  2017,  n.  192  recante  regolamento  recante  le

          direttive generali per disciplinare le procedure di  scelta

          del contraente e l'esecuzione del  contratto  da  svolgersi

          all'estero, ai sensi dell'art.  1,  comma  7,  del  decreto

          legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  pubblicato   nella

          Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2017, n. 296, cosi' recita: 

              «Art. 14 (Subappalto). - 1. Nell'invito o nel  bando  e

          nel  conseguente  contratto  sono  specificati  i  seguenti

          obblighi: 

                a) il  contraente  principale  assume  nei  confronti

          della  sede  estera  piena  responsabilita'  per   l'intero

          contratto; 

                b)  l'appaltatore  indica  nella   sua   offerta   le

          eventuali parti dell'appalto che intende subappaltare  e  i

          subappaltatori proposti; 

                c) il subappaltatore  deve  essere  in  possesso  dei

          requisiti previsti dal bando in relazione alla  prestazione

          oggetto del subappalto; 

                d)  l'appaltatore   accetta   che   l'amministrazione

          aggiudicatrice  possa   trasferire   i   pagamenti   dovuti

          direttamente al subappaltatore per le  prestazioni  da  lui

          fornite nell'ambito dell'appalto; 

                e) l'appaltatore accetta espressamente di  sostituire

          i subappaltatori per i quali emergano motivi di esclusione. 

              2. (abrogato)». 

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