tratto da lentepubblica.it

In un recente parere dell’Aran si fa chiarezza sull’utilizzo dei permessi per diritto allo studio oltre il limite annuale e se può essere compensato con ore di straordinario a recupero non ancora fruite.


La risposta al quesito di un ente locale è contenuta nel parere CFL153 pubblicato dall’Aran il 7 febbraio scorso.

Nello specifico si richiedeva:

Funzioni locali – Permessi per motivi personali o familiari e altri permessi retribuiti – L’utilizzo dei permessi per diritto allo studio oltre il limite annuale può essere compensato con ore di straordinario a recupero non ancora fruite?

Permessi per diritto allo studio oltre il limite annuale: chiarimenti dall’ARAN

La normativa generale per il diritto allo studio è disciplinata, dai contratti di lavoro e dall’art. 10 della legge 300/70.

Il limite massimo per il diritto allo studio è fissato in 150 ore annue individuali, che sono concesse al 3% (2% in alcuni contratti del “terzo settore”) del personale in servizio a tempo indeterminato.

Nello specifico, rispondendo direttamente al quesito, l’ARAN ha così deliberato:

Con riferimento al quesito posto, fermo restando che la regola contrattuale contenuta all’art. 45, comma 9, del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, prevede che, in mancanza delle certificazioni attestanti la partecipazione o il superamento degli esami sostenuti, i permessi già fruiti sono considerati come aspettativa per motivi familiari, si ritiene che, nel caso di specie, essendoci delle prestazioni straordinarie non ancora compensate o liquidate, effettuate nell’anno dallo stesso dipendente, sia quanto più ragionevole accogliere la richiesta in oggetto.

Il testo completo del parere

questo link il testo completo del parere.

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