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“Pertanto, vista la disciplina vigente in tema di convenzioni tra comuni per la gestione della segreteria associata, anche alla luce delle circolari ministeriali emesse in materia, la retribuzione spettante al segretario comunale dovrà essere determinata considerando soltanto la fascia demografica di appartenenza del comune cosiddetto capofila, con la maggiorazione eventualmente prevista nei contratti collettivi per le sedi aggiuntive, non rilevando ai fini retributivi l’eventuale sommatoria delle popolazioni residenti negli enti in convenzione presso cui il segretario presta servizio.”

 

leggi la deliberazione della Corte dei conti FVG

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