tratto da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com e qui pubblicato in quanto free

Nei contratti decentrati gli enti locali continuano a «sforare» i parametri

di Arturo Bianco

 

Il lupo perde il pelo ma non il vizio nei contratti decentrati delle Regioni e degli enti locali. Permane, infatti, una quantità significativa di enti in cui la contrattazione decentrata si svolge su materie «estranee», intendendo come tali i temi che non sono rimessi a questa forma di relazione sindacale. Aumentano le intese che prevedono progressioni economiche e le decisioni unilaterali assunte dalle amministrazioni in assenza di contratti decentrati. Si registra la definizione in modo largamente prevalente di intese che hanno nel contempo durata annuale e sono limitate alla ripartizione del fondo. Possono essere così riassunte le principali indicazioni che emergono per il personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali dal monitoraggio degli esiti della contrattazione decentrata integrativa del 2014 reso noto dall’Aran (si veda anche l’articolo pubblicato sul Quotidiano degli enti locali e Pa del 23 febbraio 2016). Sostanzialmente si deve dire che la contrattazione collettiva di livello locale continua a mantenere per le Regioni, i Comuni e le Province gli stessi tratti caratterizzanti degli ultimi anni che non possono essere valutati nel loro insieme come positivi, visto che hanno spesso determinato oneri aggiuntivi, per di più senza garantire un corrispondente miglioramento della qualità dei servizi erogati, come ampiamente dimostrato dalla profondità delle esigenze di sanatoria della contrattazione decentrata integrativa illegittima.

Materie «estranee» 

Molti contratti decentrati disciplinano istituti che non sono rimessi alla contrattazione decentrata, percentuale che è in aumento rispetto all’anno precedente. Oltre il 10% di tali documenti continua a disciplinare, nonostante il dettato della legge Brunetta, i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro. Oltre il 7% disciplina il conferimento e la valutazione periodica delle posizioni organizzativa e quasi il 7% le risorse aggiuntive da destinare alle progressioni economiche: materie che sono oggetto di forme di relazione sindacale meno penetrante e vincolante della contrattazione decentrata. Il 3% circa dei contratti decentrati disciplina le relazioni sindacali, il comitato per le pari opportunità e la misurazione delle performance, materie che non sono oggetto né di contrattazione né di altre forme di partecipazione sindacale.

L’insieme dei contratti decentrati utilizza pressochè tutte le voci di ripartizione del fondo.

Nuove progressioni orizzontali 

È stato in aumento nel 2014, arrivando al 27%, nonostante il permanere dei vincoli alla produzione di effetti economici, il numero dei contratti che hanno previsto la concessione del beneficio di nuove progressioni orizzontali.

Si attestano per la prima volta a una percentuale significativa, circa il 2% delle amministrazioni, i casi in cui non si è raggiunta una intesa contrattuale a livello di singolo ente e sono state adottate decisioni unilaterali, cominciando così ad utilizzare una possibilità introdotta dal Dlgs 150/2009, la cosiddetta legge Brunetta.

Obbligo di invio dei contratti 

Si deve inoltre sottolineare che nel 2014 solamente il 30% delle amministrazioni locali ha inviato all’Aran un contratto decentrato; ricordiamo che tale invio è obbligatorio e la sua inosservanza è sanzionata con il divieto di inserire risorse aggiuntive nel fondo. 

Il grado di frammentazione, cioè la stipula di più di un contratto, si conferma intorno al 10% delle amministrazioni. Deve essere sottolineato come un dato positivo e per molti aspetti innovativo la anticipazione dei tempi di stipula dei contratti decentrati: poco meno del 60% delle intese è stato infatti raggiunto nei primi due trimestri dell’anno. Quasi il 90% dei contratti sottoscritti ha la natura di contratto annuale di mera ripartizione del fondo per le risorse decentrate. È significativo, anche se negativo, il numero delle amministrazioni che non hanno inviato all’Aran insieme al testo del contratto decentrato anche la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria: per ognuno di tali documenti circa l’11%.

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