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TAR Lazio – Roma, Sez. II, sent. del 18 gennaio 2021, n. 693.

Il certificato di agibilità – secondo l’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 – attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

In base a tale disciplina, il certificato di agibilità non può essere prefigurato come un atto meramente formale, ma rappresenta il presupposto del regolare uso dell’edificio in coerenza alla destinazione dello stesso.

Il successivo art. 25, comma 3, prevedeva che “Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione (…)”

Il comma 4 stabilisce ancora che “Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’A.S.L. di cui all’all’articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni”.

Dinanzi alla richiesta da parte dell’Amministrazione di integrare la documentazione allegata all’istanza, che si presentava incompleta in relazione a molteplici profili quali a) la difformità tra la consistenza dichiarata nella perizia giurata e quella risultante dal titolo autorizzativo e dal relativo progetto, b) la mancanza delle planimetrie catastali, c) l’assenza della richiesta di messa in esercizio al Dipartimento XII degli ascensori, d) la mancanza del certificato di imbocco in fogna, e) l’assenza della certificazione ai sensi della l.n. 46/90 per l’impianto a gas per il tratto che va dal rubinetto al piano cottura escluso dal certificato allegato, f) la mancanza in tutta la documentazione ai sensi della l.n. 46/1990 relativa agli impianti a gas e idrico sanitario della data di rilascio della stessa e dei numeri civici e l’assenza della certificazione relativa ai negozi, g) la mancanza di tutta la documentazione toponomastica, il ricorrente ha, in verità, dimostrato di aver prodotto solo una parte degli atti mancanti, limitandosi ad affermare, in relazione alle altre criticità riscontrate, l’irrilevanza delle incongruenze rilevate dall’Amministrazione e delle certificazioni pur domandategli o l’inesistenza delle contestate carenze documentali.

L’incompletezza dell’istanza non permette, in primo luogo, di considerare formato il silenzio-assenso, la cui integrazione è stata, invece, sostenuta dal ricorrente.

Infatti, se in linea generale il tacito accoglimento di una domanda si differenzia dalla decisione esplicita solo per l’aspetto formale, è necessario tuttavia che sussistano tutti gli elementi soggettivi e oggettivi che rappresentano gli elementi costitutivi della fattispecie di cui si invoca il perfezionamento (cfr. T.A.R. Napoli, n. 1767/2016 e n. 2191/2014; T.A.R. Salerno, n. 1325/2013).

Al riguardo, giova, infatti, rammentare, in via generale, che la formazione del silenzio – assenso sulle istanze dei privati postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di legge, non determinandosi ope legis l’accoglimento della richiesta ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma. Difatti, il provvedimento di assenso tacito non può formarsi in assenza della documentazione completa prescritta dalle norme di settore, in quanto l’eventuale inerzia dell’amministrazione nel provvedere sull’istanza di avvio del procedimento non può far conseguire agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso; al riguardo, va precisato che il silenzio equivale al provvedimento amministrativo ma non incide in senso abrogativo sull’esistenza del regime autorizzatorio, che rimane inalterato, trattandosi di una modalità semplificata di conseguimento dell’autorizzazione.

La produzione di tale documentazione è indispensabile proprio al fine del riscontro dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la cui incompletezza preclude la formazione del titolo abilitativo in forma tacita (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 1100/2016).

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