Entro il 15 settembre in tutti i comuni, come in tutte le pubbliche amministrazioni, deve essere pubblicata a cura del responsabile anticorruzione sul sito internet dell’ente la cd griglia sulla trasparenza, che deve essere già stata inviata all’Anac.

Come è noto quest’anno, oltre alla consueta modifica delle voci che devono essere verificate da parte degli organismi di valutazione, vi è stata una importantissima novità: la griglia deve essere compilata direttamente sul modello predisposto dall’Anac e sul sito della stessa Autorità e non più sui modelli predisposti e successivamente inviata.

E’ quanto prevede la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 203 del 17 maggio 2023. Inizialmente il termine per la conclusione di questa procedura era fissato allo scorso 31 luglio, ma con un comunicato del Presidente dell’ANAC del 17 luglio scorso il termine è stato spostato al 15 settembre, “per consentire a tutti i soggetti incaricati di potere espletare l’attività di attestazione”.

Si suggerisce di non attendere l’ultimo momento per la compilazione della scheda sul sito ANAC. Il funzionamento di questo sito lascia infatti molto a desiderare, come testimoniato da coloro che si sono dovuti inizialmente registrare come OIV o organismo analogo e che hanno dovuto compilare la griglia, dalle numerosissime sollecitazioni all’intervento tramite il contact center e dal fatto cha ancora ad oggi, il sito non consente di rilasciare la necessaria copia della griglia e la ricevuta della avvenuta compilazione della stessa a tutti coloro che operano attraverso computer Apple, nonostante il loro numero sia notevolmente cresciuto negli ultimi anni. Non si può mancare di rilevare che si determina in questo modo una palese condizione di disfavore o, per meglio dire, di penalizzazione in capo a tali soggetti.

Nelle voci da verificare è stata inserita la sezione “bandi di gara e contratti”. Si deve al riguardo evidenziare che la struttura di tale parte del sito è stata riformata radicalmente dall’Allegato 9 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con la deliberazione ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023, che ha sostituito la corrispondete sezione che era contenuta nell’Allegato 1 alla deliberazione Anac n. 1310/2016 e nell’Allegato 1 alla deliberazione ANAC n. 1134/2017. Il che impone alle amministrazioni una radicale revisione di questa parte del sito, revisione che non è stata effettuata da parte di tutti gli enti e/o ha portato alla sua non completa implementazione.

Ricordiamo che “Amministrazione Trasparente” deve essere direttamente raggiungibile dalla home page del sito istituzionale di ogni ente.

LA PUBBLICAZIONE

Si deve ricordare che l’attestazione degli obblighi sul rispetto dei vincoli dettati dalla normazione in materia di trasparenza, va fatta sulla base “dello stato di pubblicazione dei dati al 30 giugno 2023” e va pubblicato “nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Controlli e rilievi sull’amministrazione” sottosezione “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi.

Tale attestazione deve essere compilata da parte dell’OIV e/o dei Nuclei di Valutazione. Anzi, uno dei suoi componenti, deve essersi preventivamente registrato al sito ANAC, con una registrazione da parte di uno dei suoi componenti, che deve essere convalidata da parte dell’ente. Tale attestazione, nel caso di una pluralità di componenti tale organismo, deve comunque essere sottoscritta da parte di tutti i componenti, mentre la materiale compilazione della scheda può essere effettuata solamente da uno dei componenti di tale organismo. Appare, quanto meno, largamente preferibile che queste attività non siano svolte dal responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, cui è invece assegnato il compito di dare corso alla pubblicazione sul sito.

LA VERIFICA

Come già avvenuto nello scorso anno alle amministrazioni nelle quali la rilevazione ha evidenziato la presenza di condizioni di criticità, viene consentito di operare il necessario adeguamento. Viene cioè ripetuta questa novità, che può essere giudicata come una sorta di esame di riparazione.

In particolare, gli Organismi di valutazione, comunque denominati, entro il 30 novembre 2023 dovranno procedere ad aggiornare sul sito internet dell’Anac, i punteggi che sono stati attribuiti nella rilevazione estiva per la voce “completezza dei contenuti”, ovviamente con riferimento ai casi in cui tale rilevazione ha mostrato il mancato raggiungimento del punteggio del 100%. Sul terreno operativo, la scheda di monitoraggio pubblicata sul sito ANAC, sempre a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) dovrà essere pubblicata sul sito entro il 10 dicembre. Per lo svolgimento di questa attività occorre attendere la pubblicazione di un apposito applicativo.

LE PRINCIPALI INDICAZIONI

La sezione “Disposizioni Generali” è suddivisa in tre sottosezioni. Nella prima va pubblicato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, documento che va pubblicato, sempre nell’ambito di “Amministrazione Trasparente” anche nella sezione “Altri contenuti”, con ciò concretizzando una duplicazione nella pubblicazione.

La seconda sottosezione è denominata “Atti Generali” e deve contenere il link al sito Normattiva per la consultazione delle leggi statali, gli atti di carattere generale (a partire da statuto, regolamenti e manuale di gestione  del protocollo informatico, dei flussi documentali, degli archivi e della conservazione) adottati dall’ente, gli atti di programmazione strategica (a partire dal PIAO e senza escludere il DUP), il codice disciplinare (che ricordiamo deve riprendere le previsioni dettate dal CCNL 16.11.2022) ed il codice di comportamento integrativo ed infine lo statuto e le leggi regionali, adempimento quest’ultimo che a parere di molti non è obbligatorio per i comuni e gli enti locali.

La terza sottosezione, “Oneri informativi per cittadini ed imprese”, deve contenere lo scadenzario con la indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni, sulla base delle indicazioni contenute nel DPCM 8 novembre 2013.

Occorre pubblicare gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l’indicazione di: oggetto dell’incarico, sua durata e compenso spettante per ognuno di essi. In tali incarichi, per la deliberazione ANAC n. 1407/2020, vanno compresi anche quelli remunerati con gli incentivi per le funzioni tecniche.

Si deve ricordare che le informazioni da pubblicare nella sezione “Bandi di concorso”, nel rispetto dei vincoli di tutela della privacy, sono le seguenti: i bandi di concorsi di reclutamento di personale (compresi quelli con riserva e le progressioni verticali); i criteri di valutazione; le tracce delle prove, siano esse preselettive, scritte, orali e pratiche; le graduatorie finali, con la indicazione dell’eventuale scorrimento delle graduatorie con assunzione di idonei da parte dello stesso e/o di altro ente.

La sezione “Bandi di gara e contratti” è suddivisa nelle sottosezioni “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare” e “Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016”, riferimento che oggi va modificato assumendo come riferimento il d.lgs. n. 36/2023. Le informazioni richieste possono essere strutturate sia nell’ambito delle singole procedure sia prevedendo direttamente nella struttura le singole voci.

Nella sezione “bilanci” occorre ricordare che sia per i preventivi che per i consuntivi vanno pubblicate le rappresentazioni grafiche, che i dati devono essere esportabili e che occorre inserire anche il piano degli indicatori e dei risultati attesi.

Nella sezione “opere pubbliche” la sottosezione “nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici” non deve essere compilata dagli enti locali: siamo in presenza di un vincolo per le amministrazioni statali e regionali. Vanno invece pubblicati i dati relativi ai “tempi, costi ed indicatori di realizzazione delle opere pubbliche”, ivi compresi quelli relativi ai costi medi che si sono registrati nell’ente.

Infine, nella sezione “altri contenuti”, oltre alle informazioni sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza (piani, relazioni, responsabile, eventuali regolamenti adottati, provvedimenti assunti dall’Anac nei confronti dell’ente ed atti di accertamento delle violazioni) occorre pubblicare il registro degli accessi. In esso vanno indicate le richieste, il loro oggetto, la data, l’esito e la data in cui l’ente ha assunto la propria decisione.

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