tratto da italiappalti.it - autore Agostino Sola

Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2021, n. 1773

 

La Commissione giudicatrice può e deve intervenire rettificando l’eventuale errore materiale agevolmente riconoscibile e incontestabile. Un simile intervento non ha carattere manipolativo se non modifica nel contenuto, sul piano sostanziale, l’offerta. È, dunque, illegittima l’esclusione del concorrente che abbia compiuto un errore nella distribuzione del materiale tra le diverse buste che compongono l’offerta (scambio delle offerte relative a due lotti distinti).

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