Sintesi/Massima
La votazione nella seduta consiliare per la scelta del Presidente del collegio tra i soggetti interessati, deve avvenire previa valutazione del possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti
Testo
Un comune segnala che, a seguito di scadenza naturale del Collegio di revisione, ha proceduto all’attivazione della procedura presso la Prefettura competente per l’estrazione a sorte dei componenti e per la scelta del presidente, mediante avviso pubblico. In data 11 gennaio 2021, si è svolto il Consiglio comunale per l’elezione del componente con funzioni di presidente, ai sensi dell’articolo 57 ter del Decreto Legge n.124 del 2019. L’esito dell’elezione ha visto due revisori a parità di voti, pertanto l’ente ha convocato nuovamente il Consiglio per un’ulteriore votazione. Tuttavia successivamente, le sedute convocate sono andate deserte e uno dei due revisori con il maggior numero di voti, con pec in data 5 febbraio 2021, ha comunicato che l’altro revisore, con il medesimo numero di voti, non risultava iscritto all’Elenco aggiornato alla data del 1° gennaio 2021. L’ente chiede l’avviso dell’Ufficio, sulla correttezza dell’iter procedurale e sul fatto se il Consiglio comunale debba procedere o meno ad una nuova votazione, considerato che uno tra i revisori con il maggior numero di voti non aveva i requisiti al momento dell’elezione consiliare. In via preliminare, si evidenzia che con comunicato del 28 gennaio 2020 l’Ufficio ha sottolineato quanto segue: “al fine di procedere alla scelta, il Consiglio dell’ente locale, è invitato ad effettuare, al momento della delibera di nomina, una previa verifica se il presidente scelto sia inserito anche nell’Elenco dei revisori vigente a tale data.” In altri termini, prima della seduta consiliare andava verificata l’iscrizione dei soggetti candidati alla nomina di presidente, quindi la presenza nell’Elenco in vigore dal 1° gennaio 2021. Infatti, l’articolo 57 ter del Decreto Legge 124 del 2019 stabilisce che “Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3”. In conseguenza di quanto esaminato, la valutazione discrezionale che l’ente locale è chiamato a svolgere, non può prescindere, in primo luogo, dall’esame del regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio comunale e, in secondo luogo, da una ponderazione degli interessi pubblici in gioco. In sostanza, da un lato, emerge ictu oculi che il procedimento iniziale di elezione del presidente, nella seduta dell’11 gennaio 2021, è inficiato da un vizio genetico, sui requisiti di un candidato, tale da aver compromesso la potenziale capacità di nomina degli altri revisori considerati nel voto, cioé sia di quello con il medesimo maggior numero di voti, sia degli altri che avrebbero potuto avere diverse possibilità. Dall’altro lato, nondimeno ai fini dell’efficienza e della celerità del procedimento di nomina, voler ritenere valida la seduta consiliare di nomina, espone al rischio di eventuali ricorsi dei controinteressati nel procedimento di nomina. In conclusione, in via generale ed astratta, questo ufficio, ritiene, rispondente alla legittimità ed alla trasparenza amministrativa, ove conforme al regolamento comunale in materia, procedere ad una nuova elezione dei nominativi considerati previa valutazione dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
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